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Sentenza

Sentenza n. 4852/2026 - Napoli, Sezione 1

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Torre del Greco n. 2031 del 16/07/2025 - VI Settore con la quale è stata disposta l’esclusione dalla ricorrente dalla gara avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed ai lavori per gli interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera e per il recupero ambientale del litorale del Comune di Torre del Greco (CUP J52H22000020001 CIG 9722325C63) per un importo di € 9.649.953,96, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e compensi per la progettazione esecutiva; 2) della nota del Comune di Torre del Greco del 17/9/2025 prot. 58422 con la quale è stata comunicata l’esclusione; 3) della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del 13.8.2025; 4) di ogni altro atto connesso conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento: 1) della Determinazione del Comune di Torre del Greco n. 2581 del 18-09-2025, con la quale è stata confermata l’esclusione delle ricorrenti e disposta la revoca in autotutela della suddetta procedura di gara; 2) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.

Giustizia amministrativa202505016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per dichiarazioni non veritiere e successiva revoca della procedura di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori di mitigazione del rischio di erosione costiera e recupero ambientale del litorale di Torre del Greco. L'esclusione era motivata dalla produzione di dichiarazioni ritenute non veritiere, finalizzate all'attribuzione di un punteggio maggiore nell'offerta tecnica, e dalla dichiarata disponibilità di un professionista risultata insussistente. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la successiva determinazione comunale che, confermando l'esclusione, aveva revocato in autotutela la gara. Ha dedotto l'assenza dei presupposti della revoca, sostenendo che essa avrebbe esposto l'amministrazione al rischio di perdita dei finanziamenti, ritardato la realizzazione di un'opera urgente e disatteso la preferibilità del progetto originario. Ha inoltre prospettato che la revoca fosse finalizzata a impedirle l'aggiudicazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità o improcedibilità delle censure, richiamando la clausola del disciplinare che riservava alla stazione appaltante il potere di sospendere, annullare o revocare la gara, la mancata impugnazione della successiva nuova procedura e l'assenza di interesse della concorrente già esclusa.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti contro la revoca, ritenendo che l'eventuale legittimità della revoca avrebbe assorbito le contestazioni sull'esclusione. Ha prescisso dalle eccezioni preliminari, decidendo nel merito. La censura relativa al rischio di perdita dei finanziamenti è stata respinta perché il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti era stato prorogato dal CIPESS al 31 dicembre 2026; inoltre, l'amministrazione aveva tempestivamente indetto una nuova procedura. È stata respinta anche la censura relativa all'asserita illogicità della revoca: il Comune aveva svolto un'adeguata istruttoria e motivato puntualmente la necessità di superare il progetto circoscritto originario, alla luce dell'evoluzione del fenomeno erosivo, del mutato quadro programmatorio e dell'esigenza di inserire l'intervento in un programma integrato di valorizzazione dell'intera fascia costiera. La scelta di una soluzione più ampia e coordinata, anche economicamente più conveniente, rientra nella discrezionalità amministrativa e non presentava profili di abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza o sproporzione. Il TAR ha inoltre rilevato la coerenza della successiva nuova gara, strutturata come accordo quadro quadriennale, suddiviso in quattro lotti e avente oggetto più ampio, con le ragioni poste a fondamento della revoca. I motivi aggiunti sono stati quindi respinti. Poiché la gara era stata legittimamente revocata, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'esclusione e il ricorso introduttivo, nonché la censura di illegittimità derivata, sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

    La produzione di dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta e della disponibilità di un professionista è stata posta dal Comune a fondamento dell'esclusione dalla gara.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca della gara può essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; il relativo esercizio implica un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di esiti abnormi, contraddittori o manifestamente irragionevoli.

  • art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato quale base normativa per la nuova procedura di accordo quadro quadriennale, articolata in quattro lotti.

  • art. 44, comma 12, d.l. 34/2019

    È richiamato dalla delibera CIPESS in relazione al termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati.

  • delibera CIPESS n. 29/2022

    In linea con le disposizioni di cui all’art. 44, comma 12, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, citato nelle premesse, le assegnazioni ai singoli interventi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.1 decadono, ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera.

    La delibera ha previsto il termine originario per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ma tale termine è stato successivamente prorogato dal CIPESS al 31 dicembre 2026.

Massime di principio

  • La revoca di una gara richiede concreti motivi di interesse pubblico riconducibili alle condizioni legittimanti dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, ma non è subordinata a ipotesi tipiche tassativamente predeterminate e rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla revoca di una procedura di gara non può sostituire la valutazione di convenienza dell'amministrazione e resta circoscritto alla verifica di esiti abnormi, contraddittori, manifestamente illogici, irragionevoli o sproporzionati.
  • È legittima la revoca di una gara quando l'amministrazione, sulla base di un'adeguata istruttoria e di una motivazione puntuale, rivaluti il progetto originario alla luce dell'evoluzione dei fatti, del mutato quadro programmatorio e dell'esigenza di realizzare una soluzione integrata e più efficace per il perseguimento dell'interesse pubblico.
  • La legittimità della revoca della procedura di gara rende improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le contestazioni rivolte contro la precedente esclusione dalla medesima gara, poiché non è più possibile conseguire l'aggiudicazione nell'ambito della procedura revocata.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interesse

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