Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP, IVA e accessori relativi all’anno d’imposta 2003, fondato su accertamento analitico-induttivo per asserita mancata fatturazione di gasolio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell’accertamento, ma aveva ridotto l’importo delle riprese determinandolo in Euro 103.000,00 comprensivi di ogni debenza, aderendo a una perizia di parte. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla rideterminazione del quantum debeatur, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; (2) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., lamentando un errato riparto dell’onere della prova e una indebita rivalutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito. Nel giudizio di legittimità la società risultava però cancellata dal registro delle imprese, con conseguente difetto di legittimazione processuale della stessa società e legittimazione dei soli ex soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese. Quanto ai soci, ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente sulla quantificazione delle riprese fiscali, perché la statuizione sull’importo di Euro 103.000,00 era apodittica e priva di un percorso argomentativo intelligibile. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura tendeva in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che non era configurabile omesso esame di un fatto decisivo poiché il fatto storico era comunque stato considerato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame sul profilo della quantificazione e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione può integrare nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio invocato per la dedotta violazione delle norme sull’accertamento e sull’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo di censurare le anomalie motivazionali rilevanti.
art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973
Sono richiamati come base dell’accertamento analitico-induttivo confermato in appello.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale norma sull’accertamento IVA con metodo analitico-induttivo.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato insieme all’art. 54 per il fondamento dell’accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
È invocato per contestare il riparto dell’onere della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
È richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che tale valutazione resta riservata al giudice di merito.
L. n. 130/2022
È menzionata come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è graficamente presente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all’interprete congetture integrative.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare, sotto l’apparenza di violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e del merito della causa, riservata al giudice di fatto.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico controverso è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
- In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la società perde la legittimazione processuale, mentre il processo prosegue, per le obbligazioni sociali, nei confronti dei soggetti che ne assumono la posizione successoria secondo le regole applicabili.
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