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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30300/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione di un presunto errore di fatto nella sentenza n. 37536/2021 della Corte di Cassazione. Il ricorrente sosteneva che la Suprema Corte aveva erroneamente ritenuto che egli fosse stato trasferito in Italia mediante Mandato di Arresto Europeo (MAE) - al quale si applica un principio di specialità attenuato - mentre in realtà sarebbe stato estradato dalla Svizzera in base alla Convenzione Europea di Estradizione (Parigi 13.12.1957), per la quale opera il principio di specialità pieno e non attenuato; ne conseguirebbe l'improcedibilità dell'azione penale per reati anteriori e diversi rispetto a quelli oggetto dell'estradizione e, quindi, la nullità delle sentenze di merito che lo hanno condannato per reati di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In via preliminare la Corte ha escluso diversa qualificazione del ricorso come istanza di revisione, richiamando l'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. e la giurisprudenza sul tema della "voluntas impugnationis"; ha quindi esaminato il merito e ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la questione sulla applicabilità del principio di specialità era stata considerata dalla Corte di Cassazione come nuova e non decisiva nella sentenza impugnata. La Corte ha comunque osservato che, ove applicabile il Mandato di Arresto Europeo, il principio di specialità opera in forma attenuata (consentendo in taluni casi il giudizio per fatti anteriori e diversi salvo che la persona sia stata privata della libertà per quelli). Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per chiedere correzione di un errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione; la Corte ha proceduto all'esame del ricorso ex art. 625-bis ma lo ha dichiarato inammissibile.

  • art. 568 comma 5 cod. proc. pen.

    "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente"

    La Corte ha richiamato la norma per valutare la possibilità di riclassificare il ricorso (ad es. come istanza di revisione) e per sottolineare il principio della "voluntas impugnationis"; ha però escluso che il ricorso potesse essere trasformato in revisione nel caso concreto.

  • art. 633 e art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella prospettazione subordinata del ricorrente, che chiedeva in subordine la qualificazione del ricorso quale domanda di revisione; la Corte ha esaminato e respinto tale possibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone le spese del procedimento al ricorrente dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

  • Convenzione Europea di Estradizione (Parigi, 13.12.1957)

    Secondo il ricorrente, tale Convenzione impone il principio di specialità pieno (impedendo la persecuzione per reati anteriori o diversi da quelli oggetto dell'estradizione). La Corte ha rilevato che se l'estradizione fosse avvenuta sotto tale Convenzione l'effetto sarebbe quello invocato, ma ha ritenuto che nel caso deciso la Corte di Cassazione aveva operato sulla base della diversa qualificazione (MAE) e che la questione era nuova e manifestamente infondata.

  • Mandato di Arresto Europeo (MAE) / principio di specialità attenuato

    La Corte ha richiamato la differenza tra il regime del MAE (che prevede un'applicazione attenuata del principio di specialità, consentendo in certi casi il procedimento per fatti anteriori e diversi purché la persona non sia privata della libertà per quei fatti) e la Convenzione del 1957; ha sottolineato che la Cassazione aveva ritenuto applicabile il regime del MAE al ricorrente.

  • art. 73 comma 1 DPR 309/90

    Norma penale sostanziale relativa al traffico di stupefacenti, per la quale il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado e confermato dalla Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione sulla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa e ha ugualmente disposto il versamento equitativo.

Massime di principio

  • Un ricorso per correzione di errore di fatto ex art. 625-bis è inammissibile se la questione dedotta risulta nuova rispetto ai motivi già dedotti nei gradi precedenti e viene considerata manifestamente infondata dalla Corte; dunque è importante sollevare tempestivamente questioni rilevanti nei gradi di merito e nei ricorsi ordinari.
  • Se una parte propone l'impugnazione con un mezzo diverso da quello previsto, l'art. 568 comma 5 c.p.p. impone al giudice adito di valutare la "voluntas impugnationis" e, se ricorre il caso, trasmettere gli atti al giudice competente anziché respingere automaticamente l'atto; tuttavia la riclassificazione non è automatica quando la norma invocata non sia applicabile o la questione sia preclusa.
  • Va verificata con documentazione formale la modalità di consegna/sbarco della persona (MAE vs estradizione ex Convenzione 1957): la qualificazione del titolo di consegna determina l'applicabilità del principio di specialità (pieno con la Convenzione del 1957; attenuato con il MAE) e gli effetti sulla perseguibilità per reati anteriori o diversi.
  • Il principio di specialità attenuato connesso al MAE consente, in determinate condizioni (es. se la persona non è stata privata della libertà per i fatti successivi), che la persona sia sottoposta a procedimento anche per reati anteriori o diversi; per opporre l'impedimento derivante dal principio di specialità è necessario dimostrare la titolarità e la portata del titolo di consegna e l'eventuale privazione della libertà per altri reati.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto è strategicamente essenziale: a) verificare e documentare il titolo concreto di consegna/estradizione, b) sollevare tempestivamente in corso di giudizio ogni eccezione di specialità, e c) usare il rimedio processuale corretto (revisione solo se sussistono i presupposti normativi).

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