Ordinanza n. 123/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante la revisione della patente di guida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro recante la revisione della patente di guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Catanzaro ha disposto la revisione della patente di guida. Il testo dell’ordinanza non indica specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, l’Amministrazione ha sostenuto la legittimità della misura, valutata anche alla luce delle modalità di realizzazione del sinistro stradale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, e senza pregiudicare il giudizio di merito, ha ritenuto che sembrassero sussistere i presupposti per l’adozione del provvedimento di revisione della patente, anche considerando le modalità di realizzazione del sinistro stradale. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che la privazione del titolo abilitativo alla guida costituisce una misura cautelare preventiva e comunque temporanea, ritenendo quindi non dimostrato un pregiudizio cautelare idoneo a giustificare la sospensione dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata rigettata per l’insussistenza dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione sulla legittimità di un provvedimento amministrativo è compiuta con cognizione sommaria e non pregiudica le successive valutazioni di merito.
- La revisione della patente di guida può risultare cautelarmente giustificata dalle modalità di realizzazione di un sinistro stradale, quando tali modalità evidenzino i presupposti per l’intervento dell’amministrazione competente.
- La privazione del titolo di abilitazione alla guida, in quanto misura cautelare preventiva e temporanea, non determina di per sé un periculum in mora idoneo a fondare la sospensione del provvedimento impugnato.
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