Cassazione Penale, Sentenza n. 39880/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 03/06/2022, sostenendo violazione di legge (art. 599-bis c.p.p.) per non avere il giudice disposto la non menzione come previsto dall'accordo concordato con il P.M.; deducono che il concordato deve essere accettato integralmente o, se non accolto, il giudice deve procedere oltre, e chiedono l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Motivi principali: nei verbali d'udienza i ricorrenti non avevano subordinato espressamente la non menzione all'accoglimento del concordato, ma avevano chiesto la sola sospensione condizionale della pena (beneficio che peraltro è stato concesso). La Corte richiamando la normativa e la giurisprudenza ha distinto la sospensione condizionale della pena dalla non menzione: l'art. 444, terzo comma, c.p.p. prevede espressamente la possibilità di subordinare l'accordo alla sospensione condizionale della pena (e il giudice, se ritiene che la sospensione non possa essere concessa, deve rigettare la richiesta), mentre la non menzione non è menzionata e quindi non può essere equiparata alla sospensione né porre il giudice nell'obbligo di subordinare l'accordo ad essa. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo sulla determinazione della pena in appello; la sentenza richiama il ruolo dell'accordo ma sottolinea che l'art. 599-bis non prevede espressamente la non menzione come condizione dell'accordo
art. 444, terzo comma, cod. proc. pen.
La parte nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta
La norma prevede espressamente la possibilità di subordinare l'accordo alla sospensione condizionale della pena; la sentenza rileva che il richiamo a questa disposizione per la non menzione non è possibile perché il terzo comma menziona solo la sospensione
art. 8 d.lgs. 74/2000
Individua il reato per il quale è stata concordata la pena; la Corte conferma che il beneficio richiesto (sospensione) è stato concesso relativamente a tale reato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione dei ricorsi proposti in cassazione (brevi motivazioni nei limiti strettamente necessari)
art. 163 e 164 cod. pen.
La sentenza richiama questi articoli solo in relazione agli elementi che il giudice valuta per la concessione della sospensione condizionale della pena (condizioni del beneficio, prognosi di non recidiva)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende e alle spese processuali a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- La 'non menzione' non è espressamente disciplinata dal terzo comma dell'art. 444 c.p.p. e non può essere automaticamente considerata alla stregua della sospensione condizionale della pena: il giudice non è tenuto a subordinare l'accoglimento dell'accordo alla non menzione come se fosse la sospensione.
- Se la parte chiede espressamente la subordinazione dell'accordo alla sospensione condizionale della pena, il giudice deve o concedere la sospensione o, se ritiene che non ricorrano le condizioni, rigettare la richiesta; non può limitarsi a omettere la decisione sul beneficio senza procedere nelle forme ordinarie.
- Esiste giurisprudenza contrastante circa la possibilità per il giudice di accogliere l'accordo sulla pena e al contempo rifiutare la sospensione condizionale: occorre porre particolare attenzione alla formulazione della richiesta in udienza e alla motivazione del giudice.
- Per ottenere che l'accordo sia effettivamente subordinato a un beneficio (es. sospensione), il ricorrente deve manifestare chiaramente tale subordinazione in udienza e prevedere la relativa contestualizzazione nell'accordo; in mancanza di ciò la Corte può considerare inammissibili i gravami basati su pretese subordinazioni non espresse.
- Le conseguenze processuali dell'inammissibilità possono comprendere sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle Ammende) e condanna al pagamento delle spese: valutare il rischio prima di proporre ricorso in Cassazione.
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