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Sentenza

Sentenza n. 1926/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento prot. Arma 90/2-1/2025 dell’8.06.2025, con il quale la Legione dei Carabinieri della Campania - Stazione di Forio rigettava l'istanza di accesso agli atti prot. n. 90/2/2025 del 29.05.2025 formulata dagli attuali ricorrenti; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della stessa parte ricorrente; nonché per la declaratoria e l’accertamento della fondatezza della istanza di accesso sopra richiamata, e del conseguente diritto della ricorrente di esercitare il diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di tutta la documentazione ivi richiesta;

Giustizia amministrativa202503570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alle segnalazioni e denunce che avevano originato reiterate ispezioni presso i locali gestiti dalla ricorrente per presunte violazioni della normativa sull'inquinamento acustico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sottoposta a controlli)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego espresso con cui l'amministrazione aveva respinto l'istanza di accesso alle segnalazioni e denunce poste a fondamento di reiterate ispezioni presso i locali da essa gestiti. Ha dedotto un interesse difensivo qualificato, rappresentando di essere esposta a denunce diffamatorie ed emulative lesive dell'onorabilità e del buon nome e chiedendo l'ostensione integrale degli atti, inclusi i nominativi dei segnalanti. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il diniego espresso avrebbe dovuto essere impugnato con il rito ordinario anziché con quello speciale ex art. 116 c.p.a.; nel merito ha sostenuto la legittimità del diniego ai sensi dell'art. 24 l. 241/1990 e dell'art. 5-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 33/2013.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione della ricorrente, in quanto soggetto direttamente inciso dalle ispezioni e dai controlli originati dalle segnalazioni. Ha respinto l'eccezione processuale, rilevando che l'art. 116 c.p.a. consente espressamente il ricorso contro le determinazioni, oltre che contro il silenzio, sulle istanze di accesso. Nel merito ha riconosciuto l'interesse difensivo all'ostensione delle segnalazioni e delle denunce, quali atti di impulso del procedimento ispettivo, ormai concluso. Ha affermato che la natura privata dell'atto non ne impedisce l'accesso una volta acquisito dall'amministrazione e divenuto elemento del procedimento. In linea generale, la riservatezza del segnalante non comprende un diritto all'anonimato, poiché l'autore della denuncia si espone volontariamente all'amministrazione e l'ordinamento non attribuisce valore giuridico all'anonimato. Tuttavia, l'amministrazione deve verificare le eventuali esigenze specifiche di tutela del segnalante, anche in relazione a rischi ritorsivi o a dati sensibili; ove tali esigenze sussistano, l'accesso deve essere consentito mediante oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati in motivazione, con condanna dell'amministrazione all'esibizione e all'eventuale estrazione di copie degli atti e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi

    Il rito speciale è utilizzabile anche per impugnare un diniego espresso di accesso, non soltanto il silenzio dell'amministrazione.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Gli atti privati acquisiti dall'amministrazione rientrano nella disciplina dell'accesso documentale, soprattutto quando abbiano costituito impulso di un procedimento amministrativo.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    ai richiedenti deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti per curare o difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo prevale, in linea generale, sulle esigenze di riservatezza quando i documenti siano necessari alla cura o difesa di interessi giuridici; per dati sensibili e giudiziari restano i limiti di stretta indispensabilità e quelli relativi ai dati concernenti salute e vita sessuale.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale parametro per l'accesso a documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

  • art. 5-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 33/2013

    Richiamato dall'amministrazione a sostegno del diniego, ma non posto dal TAR a fondamento del rigetto dell'accesso documentale difensivo.

Massime di principio

  • Il soggetto sottoposto a un procedimento di controllo o ispettivo vanta un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati dall'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza, comprese le segnalazioni e denunce che ne abbiano determinato l'attivazione.
  • Le segnalazioni o denunce di provenienza privata, una volta acquisite dall'amministrazione e utilizzate come atti di impulso di un procedimento amministrativo, rientrano nell'ambito dell'accesso documentale ex artt. 22 e seguenti l. 241/1990.
  • L'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. 241/1990 impone, in linea generale, l'ostensione degli atti necessari alla cura o difesa di interessi giuridici, anche quando contengano l'identità dell'autore della segnalazione; la riservatezza non si estende automaticamente a un diritto all'anonimato del denunciante.
  • L'amministrazione deve comunque valutare, prima dell'ostensione, l'eventuale sussistenza di specifiche esigenze di tutela del segnalante, quali interessi sensibili o un concreto rischio ritorsivo; in tal caso l'accesso deve essere consentito mediante oscuramento delle generalità e degli altri elementi idonei a identificarlo.
  • Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è ammissibile contro le determinazioni espresse dell'amministrazione sulle istanze di accesso, oltre che contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

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