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Circolare

Circolare numero 94 del 3-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale ex AAMS trasferito all’ETI o società derivate, definendone ambito, finalità, prestazioni, requisiti di accesso, criteri di calcolo, regole di cumulabilità, finanziamento e adempimenti procedurali. Vengono inoltre impartite le istruzioni per il versamento del contributo ordinario e straordinario, per la gestione della contribuzione figurativa correlata, per la liquidazione degli assegni straordinari e per le conseguenti variazioni al piano dei conti. La disciplina si applica ai lavoratori dichiarati in esubero nell’ambito della riorganizzazione ETI, con accesso alle prestazioni entro il 31 luglio 2007 e durata del Fondo fino al 31 luglio 2014.

Istituzione del Fondo di solidarietà per il personale ETI e relative istruzioni contabili

Istituzione del Fondo di solidarietà per il personale ETI e istruzioni applicative

La circolare disciplina la costituzione e la gestione del "Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante". Il provvedimento fornisce le prime istruzioni operative per l’erogazione dell’assegno straordinario, per il finanziamento del Fondo e per le necessarie registrazioni contabili.

Quadro normativo e ambito di applicazione

Il Fondo viene collocato nel sistema degli ammortizzatori sociali previsto dall’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal D.M. 27 novembre 1997, n. 477, che consentono la costituzione di fondi settoriali presso l’INPS mediante contrattazione collettiva. La disciplina specifica è attuata dal decreto interministeriale 18 febbraio 2002, n. 88, approvato in attuazione dell’accordo del 28 febbraio 2001 tra ETI e organizzazioni sindacali.

L’ambito soggettivo è limitato ai lavoratori già appartenenti all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccati e poi trasferiti all’ETI Spa o ad altra società da essa derivante, che risultino in esubero nell’ambito dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Caratteristiche del Fondo e organi di gestione

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è amministrato da un Comitato amministratore. La circolare ricorda che il Comitato si è insediato il 21 novembre 2002 e che ne disciplina composizione e compiti rinvia al regolamento allegato.

Il Comitato esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione, approva le prestazioni, vigila sull’afflusso dei contributi e decide sui ricorsi. Le funzioni dei componenti sono incompatibili con cariche sindacali, secondo quanto previsto dal regolamento e richiamato nel testo circolare.

Prestazioni a carico del Fondo

Le prestazioni previste dall’art. 5 del D.M. n. 88/2002 sono tre:

  • assegno straordinario per il sostegno del reddito, erogato in forma rateale sino alla fine del mese precedente la decorrenza della pensione;
  • bonus di ingresso al Fondo;
  • bonus ulteriore da corrispondere al momento della maturazione del trattamento pensionistico.

In alternativa, il lavoratore che intenda intraprendere attività autonoma o cooperativistica può chiedere l’erogazione dell’assegno in unica soluzione, con il relativo bonus di ingresso, ma senza il bonus finale alla maturazione della pensione.

Per i lavoratori che percepiscono l’assegno rateale, il Fondo versa anche la contribuzione figurativa correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Gli assegni straordinari sono prestazioni dirette, non reversibili; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti si applicano le ordinarie regole della pensione indiretta, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata.

Finanziamento del Fondo

Il finanziamento è posto interamente a carico dell’ETI Spa, che deve versare:

  • un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile previdenziale di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, con decorrenza dal periodo di paga di maggio 2002;
  • un contributo straordinario, determinato dal Comitato amministratore in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni, dei bonus e della contribuzione figurativa.

La circolare specifica che, fino a nuove istruzioni, il contributo ordinario relativo ai dirigenti non viene riscosso, in attesa della verifica del Comitato sull’inclusione della loro retribuzione nella base di calcolo. È inoltre previsto che l’obbligo di versamento del contributo ordinario possa essere sospeso su deliberazione del Comitato.

Ai contributi di finanziamento si applicano le regole della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo quelle sugli sgravi contributivi.

Contribuzione figurativa correlata

La contribuzione figurativa è versata dal Fondo all’INPDAP, presso cui sono iscritti ai fini pensionistici i lavoratori destinatari dell’assegno straordinario. Essa copre il periodo di erogazione dell’assegno e, più in generale, il periodo intercorrente tra cessazione del rapporto e maturazione dei requisiti minimi per la pensione di anzianità o vecchiaia.

La base imponibile è costituita dal totale degli elementi retributivi considerati per il trattamento economico di sostegno, integrati dalla media individuale delle indennità accessorie percepite negli ultimi sei mesi, escluso il corrispettivo del fondo produttività collettiva. L’aliquota da applicare è quella vigente al momento dell’erogazione degli assegni; la circolare indica l’aliquota INPDAP nella misura del 32,95.

Il versamento va effettuato per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo e comunque entro il mese antecedente la decorrenza della pensione. La contribuzione è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

Durata del Fondo e termini di accesso

Il Fondo ha durata fino al 31 luglio 2014. Le prestazioni possono essere concesse solo ai soggetti ammessi entro il 31 luglio 2007.

Per gli assegni straordinari, le richieste possono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2007. L’erogazione può durare al massimo 84 mesi dalla data fissata in sede di ammissione e comunque non oltre la maturazione del diritto a pensione.

Requisiti di accesso all’assegno straordinario

Possono accedere alle prestazioni i lavoratori ex AAMS trasferiti all’ETI o a società derivate che:

  • siano stati dichiarati in esubero nell’ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell’ETI;
  • abbiano almeno 30 anni di anzianità contributiva;
  • oppure abbiano almeno 58 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva.

Ai fini della verifica dei requisiti si considera la complessiva anzianità contributiva risultante da apposita certificazione prodotta dal lavoratore. La posizione assicurativa è costituita presso l’INPDAP; l’accertamento dei requisiti è effettuato dall’ETI Spa e successivamente verificato dall’INPDAP.

Procedura di ammissione e liquidazione

L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi di riduzione dei livelli occupazionali e comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Le domande sono presentate dal lavoratore tramite l’ETI Spa e sono accolte dal Comitato amministratore con apposita delibera. La liquidazione materiale è affidata alle Sedi INPS provinciali competenti per residenza, che operano con la procedura IVS74 e inseriscono la domanda in EAD75 indicando la categoria VOESO e il codice di campo previsto.

La domanda deve contenere, tra l’altro:

  • dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo;
  • data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • decorrenza dell’assegno straordinario;
  • anzianità contributiva maturata e incremento riconosciuto ai fini pensionistici;
  • ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno;
  • importo dell’assegno e dei bonus di ingresso e di uscita;
  • aliquota IRPEF applicata al TFR per la tassazione;
  • data di maturazione e decorrenza della pensione;
  • coordinate bancarie per il pagamento;
  • eventuale delega sindacale;
  • imponibile previdenziale, aliquota della contribuzione correlata e importo della stessa.

Determinazione dell’assegno, dei bonus e del trattamento fiscale

L’assegno rateale è pari all’80% del trattamento economico goduto alla maturazione del diritto d’accesso al Fondo. Il calcolo considera solo stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tutti per 13 mensilità, e indennità aziendale per 12 mensilità. Gli importi sono lordi e vengono erogati al netto delle ritenute di legge.

Il bonus di ingresso al Fondo è pari al 10% del trattamento economico complessivo che sarà percepito durante la permanenza nel Fondo. Il bonus finale alla maturazione del requisito pensionistico è pari alla differenza tra quanto indicato nella tabella dell’accordo del 3 agosto 2000 e quanto corrisposto a titolo di bonus di ingresso.

La circolare richiama il regime tributario di cui all’art. 17, comma 4-bis, del TUIR e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 29 gennaio 2003. In base a tali chiarimenti, il trattamento fiscale varia in funzione del superamento o meno delle soglie di età previste dalla norma; le procedure determinano l’importo netto dell’assegno sulla base dell’aliquota TFR comunicata dall’azienda.

Sono inoltre escluse la perequazione automatica, i trattamenti di famiglia e gli interessi legali o la rivalutazione monetaria; gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.

Contributi sindacali e obblighi del lavoratore

I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario possono proseguire il versamento dei contributi associativi sindacali mediante trattenuta sull’assegno, purché sottoscrivano l’apposita clausola all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente all’ETI Spa e al Fondo l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con l’indicazione del nuovo datore di lavoro o dell’attività svolta. In caso di omissione, decade dal diritto alla prestazione, è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione, e viene cancellata la contribuzione correlata.

Cumulabilità con redditi da lavoro e trattenute

L’assegno straordinario è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo entro il limite dell’ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno. Se il cumulo supera tale limite, l’assegno è ridotto in misura corrispondente.

La base retributiva imponibile ai fini della contribuzione correlata è ridotta in misura pari ai redditi da lavoro, con conseguente riduzione dei versamenti dovuti. Nei casi di cumulo, la trattenuta delle quote non cumulabili è effettuata direttamente dall’INPS.

Pagamento, scadenza e bonus aggiuntivo sulla finestra pensionistica

Gli assegni straordinari sono pagati in rate mensili anticipate, con scadenza al primo giorno bancabile di ciascun mese, per 13 mensilità, fino alla fine del mese precedente quello di maturazione del diritto a pensione.

La circolare richiama anche un accordo del 18 giugno 2002 che prevede, per coprire la finestra tra maturazione dei requisiti e decorrenza della pensione, un bonus aggiuntivo così articolato:

  • 80% dell’importo mensile dell’assegno per i primi tre mesi mancanti;
  • 70% per i mesi dal quarto al sesto;
  • 60% dal settimo mese fino alla decorrenza della pensione.

Anticipazione dei pagamenti da parte di ETI e passaggio alla gestione INPS

Con deliberazione del 19 dicembre 2002, n. 2, il Comitato ha autorizzato ETI Spa ad anticipare il pagamento del bonus di ingresso e dell’assegno straordinario, nonché l’erogazione in unica soluzione su richiesta del lavoratore. Con deliberazione n. 6 del 7 maggio 2003, ETI continua a corrispondere le prestazioni fino al 30 giugno 2003.

Dal 1° luglio 2003 la gestione ordinaria dell’erogazione delle prestazioni passa agli uffici INPS competenti, cui ETI deve trasmettere entro maggio 2003 la documentazione necessaria. Le Sedi devono assumere in carico le prestazioni per garantire il pagamento con la rata di luglio 2003.

Finanziamento e flussi operativi verso l’INPS e l’INPDAP

Il contributo straordinario e la contribuzione figurativa sono versati alla Sede di Roma EUR con bonifico dedicato, secondo coordinate bancarie comunicate dall’INPS. La causale del versamento deve indicare la copertura dell’assegno straordinario o della contribuzione figurativa correlata.

ETI deve inviare via fax, lo stesso giorno del pagamento, copia del bonifico e, per la contribuzione correlata, una tabella elettronica con i dati anagrafici dei beneficiari, l’imponibile e l’importo della contribuzione. Per la gestione dei flussi si richiama anche la procedura AGENDA1 e il messaggio n. 222 del 30 agosto 2001.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile è istituita la Gestione FM e, al suo interno, la contabilizzazione separata FMR. La circolare istituisce e aggiorna diversi conti, tra cui:

  • FMR 21/170 e FMR 21/110 per il contributo ordinario rispettivamente di competenza dell’anno in corso e degli anni precedenti;
  • FMR 21/115 per il contributo straordinario a copertura degli assegni e dei bonus;
  • FMR 21/130 per la contribuzione figurativa correlata;
  • FMR 32/130 per il debito verso l’INPDAP;
  • FMR 10/130 per gli assegni straordinari;
  • FMR 30/116 per il bonus di ingresso;
  • FMR 30/117 per il bonus alla maturazione del requisito pensionistico;
  • FMR 24/130 e GPA 10/031 per i riaccrediti di somme non riscosse;
  • FMR 10/131 per le partite ancora da definire a fine esercizio;
  • FMR 24/153 per le trattenute da divieto di cumulo;
  • FMR 00/130 per le prestazioni da recuperare;
  • FMR 55/150 e FMR 55/151 per il riporto a nuovo dei saldi dare e avere.

La Sede di Roma EUR è l’unica abilitata alla riscossione dei contributi del Fondo, e i relativi saldi devono essere movimentati secondo le regole indicate nella parte contabile della circolare.

Punti principali

Istituzione e finalità del Fondo

La circolare dà attuazione al Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS per il personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all’ETI Spa o ad altra società derivante. Il Fondo nasce nel quadro dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996, del D.M. n. 477/1997 e del D.I. n. 88/2002, con funzione di sostenere il reddito e l’occupazione nei processi di ristrutturazione e gestione degli esuberi.

Prestazioni erogabili

Il Fondo eroga assegni straordinari per il sostegno del reddito in forma rateale fino alla pensione, bonus di ingresso e bonus finale alla maturazione del diritto pensionistico. In alternativa, su richiesta del lavoratore che intenda avviare attività autonoma o cooperativistica, può essere corrisposto un assegno in unica soluzione con bonus di ingresso, ma senza il bonus finale. È inoltre prevista la contribuzione figurativa correlata a carico del Fondo per i periodi di fruizione dell’assegno rateale.

Requisiti, decorrenze e durata

Possono accedere alle prestazioni, entro il 31 luglio 2007, i lavoratori ex AAMS trasferiti all’ETI o a società derivate dichiarati in esubero, con almeno 30 anni di anzianità contributiva oppure 58 anni di età e 15 anni di contribuzione. Gli assegni sono riconosciuti per un massimo di 84 mesi e comunque non oltre la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia. Il Fondo ha durata fino al 31 luglio 2014.

Finanziamento e contribuzione correlata

Il finanziamento grava sull’ETI Spa mediante un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile dei dipendenti a tempo indeterminato e un contributo straordinario determinato dal Comitato per coprire assegni, bonus e contribuzione figurativa. La contribuzione correlata è calcolata su un imponibile comprensivo degli elementi retributivi utili al trattamento e della media delle indennità accessorie degli ultimi sei mesi, con aliquota pari a quella INPDAP, indicata nella circolare nel 32,95%.

Gestione operativa e istruzioni procedurali

La circolare disciplina la codifica aziendale, le modalità di denuncia nel mod. DM10/2, la regolarizzazione dei periodi pregressi, l’utilizzo delle procedure EAD75 e IVS74 per la liquidazione, nonché i flussi per il versamento del contributo straordinario e della contribuzione figurativa tramite la Sede di Roma EUR. È previsto che la gestione ordinaria delle prestazioni passi agli uffici INPS dal 1° luglio 2003, mentre fino al 30 giugno 2003 continua a operare l’ETI secondo la delibera del Comitato amministratore.

Regime economico, fiscale e cumulabilità

L’assegno rateale è pari all’80% del trattamento economico di riferimento, calcolato su stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità aziendale; il bonus di ingresso è pari al 10% del trattamento economico complessivo e il bonus finale corrisponde alla differenza rispetto alla tabella dell’accordo del 3 agosto 2000. La circolare chiarisce anche il regime fiscale richiamando l’art. 17 TUIR e la risoluzione AE n. 17/E/2003, la non reversibilità dell’assegno, l’assenza di perequazione e trattamenti di famiglia, nonché la cumulabilità con redditi da lavoro entro il limite dell’ultima retribuzione annua ragguagliata e con obbligo di comunicazione in caso di nuova occupazione.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la gestione contabile viene istituita la Gestione FM e la contabilizzazione separata FMR. Sono creati i conti per il contributo ordinario (FMR 21/170 e FMR 21/110), per il contributo straordinario (FMR 21/115), per la contribuzione figurativa da riversare all’INPDAP (FMR 21/130 e FMR 32/130), per gli assegni straordinari e i bonus (FMR 10/130, FMR 30/116, FMR 30/117), per recuperi, somme non riscosse e trattenute per divieto di cumulo, oltre ai conti di riporto a nuovo FMR 55/150 e FMR 55/151.

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