Circolare numero 97 del 4-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, che le dimissioni per giusta causa non rientrano nel divieto di indennizzabilità previsto dall’art. 34, comma 5, della legge n. 448/1998. Pertanto, quando la cessazione del rapporto avviene per una causa che rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, spetta l’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola. Le sedi INPS devono adeguare le domande e i ricorsi pendenti, riesaminando d’ufficio quelli eventualmente definiti in modo difforme, se non è intervenuta decadenza. Per tali casi, il termine di presentazione della domanda è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Indennità di disoccupazione e dimissioni per giusta causa
Indennità di disoccupazione e dimissioni per giusta causa
La circolare interviene per recepire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002 in materia di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni. Il chiarimento riguarda l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione nei casi in cui le dimissioni siano rassegnate per giusta causa.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto che le dimissioni intervenute successivamente al 31 dicembre 1998 non diano titolo, in nessun caso, all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, richiamando la normativa previgente di settore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, ma ha precisato un principio decisivo: le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, poiché sono determinate da comportamenti altrui tali da rendere improseguibile il rapporto di lavoro. Ne deriva che tali dimissioni configurano uno stato di disoccupazione involontaria e non rientrano nell’ambito applicativo del divieto contenuto nell’art. 34, comma 5.
Diritto all’indennità in caso di giusta causa
Sulla base di tale principio, l’INPS chiarisce che il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta il rapporto si risolva per giusta causa. La giusta causa è intesa come una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.
La circolare richiama, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie già riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità e di merito:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali;
- modificazioni delle mansioni.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono applicare il nuovo criterio nella definizione delle domande e dei ricorsi pendenti. Inoltre, devono riesaminare d’ufficio le domande e i ricorsi eventualmente già definiti in senso difforme, sempre che non sia intervenuta la decadenza. La circolare, quindi, impone un adeguamento sia delle pratiche ancora aperte sia di quelle chiuse con esito non coerente con il principio affermato dalla Corte Costituzionale.
Termine di presentazione della domanda
Per la disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, il termine di presentazione della domanda è fissato in 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale indicazione assume rilievo operativo per la gestione delle domande da parte degli interessati e per la verifica dei termini da parte delle sedi.
Punti principali
Quadro normativo e sentenza della Corte Costituzionale
L’art. 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha escluso, per le dimissioni intervenute dopo il 31 dicembre 1998, il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, sia agricola sia non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ma ha affermato che le dimissioni per giusta causa non sono espressione di libera scelta del lavoratore e determinano uno stato di disoccupazione involontaria.
Riconoscimento dell’indennità in caso di dimissioni per giusta causa
La circolare stabilisce che il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni volta che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa. La giusta causa ricorre quando esiste una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c. Sono richiamate, a titolo esemplificativo, le ipotesi di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modificazioni delle mansioni.
Gestione delle domande e dei ricorsi
Le sedi INPS devono definire in conformità alla circolare le domande e i ricorsi pendenti. Devono inoltre riesaminare d’ufficio le domande e i ricorsi già definiti in modo difforme dal nuovo criterio, purché non sia già maturata la relativa decadenza.
Termine per la presentazione della domanda
Nei casi di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 3 giu 2003Circolare numero 94 del 3-6-2003
- Circolare · 3 giu 2003Circolare numero 95 del 3-6-2003
- Circolare · 3 giu 2003Circolare numero 96 del 3-6-2003
- Circolare · 9 giu 2003Circolare numero 99 del 9-6-2003
- Circolare · 9 giu 2003Circolare numero 98 del 9-6-2003
- Circolare · 12 giu 2003Circolare numero 102 del 12-6-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →