Ordinanza n. 701/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'ordinanza dirigenziale n. 253 del 30.10.2025, b) Regolamento adottato con delibera commissariale n. 4 del 01.02.2024, c) delibera commissariale del 01.02.2024, ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di irrogazione di una sanzione pecuniaria edilizia nella misura massima edittale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione edilizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza dirigenziale n. 253 del 30 ottobre 2025, nonché il regolamento e la deliberazione commissariale del 1° febbraio 2024, deducendo l’illegittimità dell’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima edittale. Ai fini della verifica del fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto necessario accertare quale tipologia di edilizia residenziale pubblica riguardasse gli edifici interessati, disponendo a tal fine un incombente istruttorio a carico del Comune. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha rappresentato le proprie condizioni economiche, fornendone un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale impugnata sub a). La sospensione è stata disposta perché il fumus richiede ulteriori accertamenti sulla tipologia di edilizia residenziale pubblica relativa agli edifici interessati, mentre il periculum è stato ritenuto sussistente in ragione delle condizioni economiche del ricorrente, documentate almeno a livello di principio mediante le dichiarazioni sostitutive depositate in giudizio. Il Comune è stato onerato di depositare nel fascicolo telematico, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui suddetti aspetti. Il merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’esame e l’accoglimento della domanda di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità di una sanzione pecuniaria edilizia applicata nella misura massima dipende dalla qualificazione della tipologia di edilizia residenziale pubblica cui afferiscono gli edifici interessati, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, sospendendo medio tempore l’atto sanzionatorio.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio economico derivante dall’immediata esecuzione di una sanzione pecuniaria quando le condizioni economiche del destinatario siano state dedotte e assistite da un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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