Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29287/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto in abitazione aggravato e lesioni personali. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526 c.p.p., contestando l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, contestando in sostanza l'attendibilità dell'identificazione dell'autore del fatto effettuata da un operatore di polizia giudiziaria tramite immagini di videosorveglianza e confronto con fotosegnalamenti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in particolare sulla ritenuta abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo, ha giudicato legittimo il richiamo alle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, valorizzate con adeguate garanzie procedurali e corroborate da riscontri esterni; quanto al secondo, ha ritenuto immune da censure la valutazione di attendibilità dell'operatore di polizia giudiziaria che aveva effettuato il riconoscimento dell'imputato attraverso i filmati di videosorveglianza; quanto al terzo, ha confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p. per la sussistenza del comportamento abituale, desunta dai precedenti per reati della stessa indole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    Le dichiarazioni predibattimentali acquisite possono costituire base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità, purché rese con adeguate garanzie procedurali e sottoposte a un accurato vaglio di credibilità e di coerenza con il contesto.

  • art. 526 c.p.p.

    La censura difensiva è stata ritenuta infondata in quanto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sull'utilizzabilità e sull'attendibilità delle prove dichiarative valorizzate.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa in presenza di comportamento abituale, che può desumersi da almeno altri due reati della stessa indole incidentalmente accertabili dal giudice procedente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se il giudice ne accerta con motivazione puntuale l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, verificandone la coerenza con i riscontri obiettivi e l'assenza di ragioni di mendacio.
  • L'identificazione dell'autore del reato tramite visione di immagini di videosorveglianza e confronto con elementi fotografici o fotosegnaletici integra una prova atipica: la sua attendibilità dipende dalla credibilità e dalla precisione della deposizione dell'operatore che ha compiuto il riconoscimento, non dal mero atto visivo in sé.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti un comportamento abituale dell'autore; tale presupposto ostativo può essere integrato da precedenti per almeno altri due reati della stessa indole, anche se accertati incidentalmente nel processo in corso.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contestazione del giudizio di merito già sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.