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Sentenza

Sentenza n. 437/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Parma del 21 gennaio 2026 che accoglieva l’istanza di accesso al sistema di accoglienza, ma subordinava l’inserimento in struttura alla disponibilità di posti e all’ordine cronologico, facendo salve le priorità previste per le persone soccorse in mare e per le condizioni di vulnerabilità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di accoglimento dell’istanza di ammissione al sistema di accoglienza, contestando in sostanza che l’ingresso in struttura fosse differito fino alla disponibilità di posti e subordinato alle priorità indicate dalla Prefettura. Ha chiesto l’annullamento, la tutela cautelare e il risarcimento del danno. In particolare, ha lamentato la mancata effettiva e tempestiva erogazione delle misure di accoglienza dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, nonostante l’obbligo dell’amministrazione di predisporre anche soluzioni provvisorie in caso di indisponibilità dei posti ordinari. Dopo che la Prefettura, il 14 aprile 2026, ne ha disposto l’ammissione presso un centro di accoglienza, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda demolitoria e ha insistito per il risarcimento, quantificato in relazione al pocket money non percepito.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata cessata per sopravvenuta ammissione effettiva del ricorrente presso un centro di accoglienza, disposta il 14 aprile 2026. È stata invece accolta la domanda risarcitoria: la mancata tempestiva attivazione delle misure di accoglienza ha violato l’obbligo previsto dal d.lgs. 142/2015, poiché la temporanea indisponibilità di posti non esonera l’amministrazione dal predisporre soluzioni provvisorie e la priorità accordata alle persone soccorse in mare non elimina il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale. La violazione è stata ritenuta colposa, anche perché l’amministrazione si era limitata a richiamare la priorità dei soggetti provenienti da operazioni di salvataggio in mare. Il danno patrimoniale è stato liquidato in € 612,50, pari a € 2,50 al giorno per 245 giorni, dal 13 agosto 2025 al 14 aprile 2026, quale pocket money non erogato; niente rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, ma interessi legali dalle date in cui le somme avrebbero dovuto essere corrisposte fino al saldo. Spese di lite compensate. Confermato il gratuito patrocinio e liquidato al difensore il compenso di € 2.000,00, già dimidiato, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva e di risarcimento del danno, il provvedimento con cui la Prefettura di Parma ha accolto la sua istanza di ammissione al sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ex art. 14 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, comunicando tuttavia che “L’inserimento presso una struttura di accoglienza avverrà non appena si renderà disponibile un posto, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenuto conto delle priorità imposte dalla normativa vigente in materia di prima accoglienza dei cittadini stranieri soccorsi in mare nonché della valutazione delle condizioni di vulnerabilità, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015, che saranno considerate in via prioritaria”.

    La disposizione è richiamata quale base dell’ammissione al sistema di accoglienza; la decisione chiarisce che l’ammissione deve tradursi in accoglienza effettiva, non in una mera iscrizione subordinata a una futura disponibilità di posti.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

    L’indisponibilità temporanea di posti nei centri governativi non esonera il Prefetto dall’obbligo di individuare soluzioni idonee, anche provvisorie, per assicurare l’accesso a una struttura di accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Né è invocabile la novella di cui all’art. 8, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 (comma inserito dal Decreto Legge n. 145/2024, convertito dalla Legge n. 187/2024), perché, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 aprile 2026, n. 971) tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

    La priorità accordata alle persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude né sopprime il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.

  • art. 11 d.lgs. 142/2015

    Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, il quale prevede “misure straordinarie” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.

    La permanenza in vigore delle misure straordinarie conferma che l’esaurimento temporaneo dei posti ordinari non legittima il mancato accesso all’accoglienza.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Orbene, la mancata tempestiva concessione delle misure di accoglienza integra la violazione del precetto contenuto nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, secondo cui “Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

    Le misure di accoglienza devono applicarsi dal momento in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale; il ritardo nella loro effettiva concessione costituisce violazione del precetto.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Al riguardo, visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”, visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori, il Collegio ritiene - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e alle attività defensionali svolte – che al difensore del ricorrente debba essere liquidato l’importo di € 2.000,00 (duemila/00), già dimidiato, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.

    L’onorario e le spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati dal giudice entro i valori medi, considerando l’impegno professionale e applicando il dimezzamento previsto per il processo amministrativo.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Al riguardo, visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità Giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”, visto l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori, il Collegio ritiene - in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e alle attività defensionali svolte – che al difensore del ricorrente debba essere liquidato l’importo di € 2.000,00 (duemila/00), già dimidiato, oltre I.V.A. e C.P.A. dovuti per legge.

    Nel processo amministrativo, i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono dimezzati.

Massime di principio

  • L’ammissione di un richiedente protezione internazionale al sistema di accoglienza comporta l’obbligo dell’amministrazione di rendere effettive le misure di accoglienza; la temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari non giustifica il differimento sine die, poiché il Prefetto deve individuare soluzioni idonee, anche provvisorie.
  • La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’obbligo di garantire l’accoglienza a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
  • La mancata tempestiva erogazione delle misure di accoglienza, dovute dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, può fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione quando la violazione sia colposa; il danno patrimoniale da pocket money non erogato è liquidabile in base all’importo giornaliero e al periodo di mancata erogazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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