Sentenza n. 2068/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2058 del 18 dicembre 2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e condannato il Ministero a renderla disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 14 febbraio 2024, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni indicati nella pronuncia, oltre agli accessori di legge, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli normativi. Deduce il perdurante inadempimento dell’amministrazione; al momento del ricorso era inoltre decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e che il termine di 120 giorni è decorso senza che il Ministero vi abbia dato esecuzione. Ordina al Ministero di adempiere integralmente entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento; l’attività commissariale, comprese le eventuali modifiche di bilancio, è a carico dell’amministrazione e compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 828, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia da eseguire, l’amministrazione permane inadempiente.
in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se l’amministrazione non esegue la pronuncia.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola per cui i compensi e le spese dell’attività del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può applicarsi per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti ex art. 1, comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107, per gli anni sopra indicati, oltre accessori di legge, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti riconosciuto dalla pronuncia oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia passata in giudicato, il persistente inadempimento dell’amministrazione consente l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
- La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, che pone i compensi e le spese dell’attività commissariale nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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