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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per mancata valutazione delle argomentazioni difensive e della documentazione prodotta (con riferimento anche a un presunto esame dell'imputato mai svolto); 2) mancata pronuncia sulla richiesta di emissione di sentenza ex art. 34 D.Lgs. 274/2000 per riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato in che modo la prova omessa potesse avere efficacia decisiva tale da inficiare la motivazione del giudice di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto che, anche se il giudice di merito non ha espresso un motivo articolato sulla particolare tenuità, la sua esclusione emerge dalla complessiva motivazione (controllo avvenuto immediatamente dopo un furto, imputato trovato in possesso della refurtiva, pregresse pendenze per reati contro il patrimonio). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittimo un rigetto delle attenuanti generiche formulato in termini laconici quando la richiesta non specifichi circostanze fattuali che le giustifichino. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-bis D.Lgs. 286/1998

    Norma relativa all'ingresso e soggiorno in Italia senza valido titolo; il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione con ammenda di 5.000 euro.

  • art. 34 D.Lgs. 274/2000

    Norma richiamata per la richiesta di emissione di sentenza in caso di particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la particolare tenuità non sussistessero e che la loro assenza risultasse dalla motivazione complessiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i principi di motivazione e i limiti per censurare omissioni di valutazione probatoria, richiedendo che il ricorrente dimostri il carattere decisivo delle prove non valutate.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la mancata enunciazione delle ragioni sulla attendibilità di alcune prove non determina automaticamente la nullità della sentenza se le prove non sono decisive e il vaglio può risultare dalla lettura della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La censura per mancata valutazione di prove deve indicare chiaramente quale atto o elemento probatorio è stato ignorato, dimostrare la verità di quel dato e spiegare in che modo esso compromettere decisivamente la motivazione: altrimenti la censura è inammissibile o infondata.
  • L'assenza di una motivazione espressa su un punto dedotto non è automaticamente viziabile in Cassazione se il suo rigetto risulta chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza di merito.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto è necessario dimostrare fattori obiettivi e concreti (es. modalità e contesto del fatto, grado di offensività, danno, recidiva) che, valutati nel complesso, giustifichino la tenuità; la mera richiesta formale è insufficiente.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche deve contenere elementi fattuali specifici che giustifichino il beneficio; in mancanza, il diniego può essere motivato anche in modo sintetico richiamando l'assenza di elementi positivi.
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente ha l'onere di collegare gli elementi di prova omessi con la logica della sentenza impugnata, spiegando perché tali elementi avrebbero dovuto determinare un diverso giudizio.
  • Il rigetto del ricorso comporta, di norma, condanna alle spese processuali in Cassazione a carico del ricorrente.

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