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Ordinanza

Ordinanza n. 4030/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: - della determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante “aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di Fiumicino – CIG -OMISSIS- - approvazione verbali di gara”; - di tutti verbali di gara, nonché dei verbali di nomina e rettifica della Commissione di gara; - della determinazione dirigenziale dell’area servizi al cittadino n. -OMISSIS-) di nomina della Commissione; - della determinazione n. -OMISSIS-) di rettifica della Commissione di gara; - della determinazione n. -OMISSIS-) di rettifica della Commissione di gara; - della determinazione n.-OMISSIS-), anch’essa avente ad oggetto “rettifica Commissione di gara”; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-., comunicata in data 11 maggio 2026 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 36/2023, recante “aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nei nidi d'infanzia comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie del comune di Fiumicino – CIG -OMISSIS- - approvazione verbali di gara”, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio;

Giustizia amministrativa202606598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di refezione scolastica in favore dell’impresa controinteressata, unitamente ai verbali di gara e agli atti di nomina e rettifica della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Fiumicino e gli atti presupposti, inclusi i verbali di gara e gli atti di nomina e rettifica della commissione. Con motivi aggiunti ha contestato nuovamente l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria per l’omessa indicazione, nel piano dei trasporti, di uno dei plessi scolastici interessati dal servizio e l’erronea applicazione dei criteri di valutazione A1, A5 e B5, relativi rispettivamente al piano di trasporto, al piano di controllo della qualità e al piano della formazione. Nel ricorso introduttivo sono state inoltre contestate le sostituzioni di alcuni commissari e la mancata rinnovazione dell’intera commissione e dell’attività valutativa, prospettando l’applicabilità delle cause di incompatibilità previste dall’art. 93 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente, in sede cautelare, i motivi aggiunti e ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Quanto all’omessa indicazione di un plesso nel piano dei trasporti, la censura non è apparsa fondata, poiché il plesso era contiguo a un altro edificio indicato e il bando prevedeva modalità di collegamento tra i due edifici mediante consegna dei pasti con carrello. Quanto ai criteri A1, A5 e B5, il Collegio ha rilevato che essi avevano valenza non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa; pertanto, il mero raffronto numerico tra il maggior numero di attività di controllo o di ore di formazione offerte dalla ricorrente e quelle dell’aggiudicataria non era sufficiente a dimostrare l’erroneità della valutazione. Il TAR ha rimesso al giudizio di merito il profilo dell’ammissibilità della censura relativa all’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria. Anche le censure del ricorso introduttivo sono state ritenute prive di sufficiente fumus: la sostituzione dei commissari è stata ricondotta a un mero impedimento fattuale, non a una causa di incompatibilità ex art. 93 d.lgs. 36/2023, e qualificata come atto di ordinaria amministrazione, tale da non imporre né il rinnovo dell’intera commissione né la ripetizione dell’attività valutativa già svolta. L’istanza cautelare è stata quindi respinta per difetto di fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione relativa alla comunicazione dell’aggiudicazione.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    Le cause di incompatibilità dei commissari non risultano applicabili quando la sostituzione dipende da un mero impedimento fattuale; in tale ipotesi non è necessario rinnovare l’intera commissione né ripetere l’attività valutativa già svolta.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    A seguito del rigetto della cautelare, il TAR fissa l’udienza pubblica per la discussione del merito della controversia in materia di appalti.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’avviso alle parti circa la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, cui la ricorrente si è opposta prospettando ulteriori motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La sostituzione di componenti di una commissione giudicatrice determinata da un mero impedimento fattuale, in assenza di una causa di incompatibilità prevista dalla legge, costituisce atto di ordinaria amministrazione e non impone di per sé il rinnovo dell’intera commissione né la ripetizione dell’attività valutativa già compiuta.
  • Quando la lex specialis attribuisce a un criterio di valutazione una dimensione sia quantitativa sia qualitativa, la maggiore quantità di prestazioni, controlli o ore di formazione offerta da un concorrente non dimostra automaticamente l’erroneità della valutazione comparativa.
  • L’omessa indicazione di un singolo plesso nel piano dei trasporti non determina necessariamente l’illegittimità dell’offerta quando, alla luce della contiguità tra gli edifici e delle modalità di collegamento espressamente previste dalla lex specialis, il servizio relativo al plesso risulti comunque concretamente ricompreso nell’organizzazione proposta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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