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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25989/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di estorsione, aveva rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità a un accordo di concordato in appello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione sulla misura della pena irrogata, sostanzialmente lamentandone l'eccessività/congruità. La Corte di cassazione ha rilevato che non veniva dedotta l'illegalità della pena concordata, ma solo la sua congruità, e che tale censura investiva una questione alla quale la parte aveva rinunciato aderendo al concordato in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa de plano. La Corte ha affermato che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi relativi alla determinazione della pena, anche se già deducibili o rilevabili d'ufficio, comporta preclusione anche nel giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta una rinuncia ai motivi di impugnazione sulla pena e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, limitando la cognizione del giudice e impedendo la deduzione di questioni oggetto dell'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità con ordinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base del concordato in appello e della rideterminazione della pena conforme all'accordo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p., attribuendo alle parti un potere dispositivo che si riflette preclusivamente sull'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che investa questioni relative alla misura della pena quando l'imputato, aderendo al concordato in appello, abbia rinunciato ai motivi concernenti la determinazione sanzionatoria.
  • L'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. opera come preclusione processuale ampia: non solo limita la cognizione del giudice d'appello, ma impedisce anche di prospettare in cassazione censure relative ai punti oggetto di rinuncia.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano con ordinanza quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge processuale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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