Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16004/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/11/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 24/06/2014, aveva condannato il ricorrente per reati di ricettazione in continuazione. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione delle norme relative al calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p.) omettendo di dichiarare estinti per prescrizione i reati del 22/10/2010 e del 07/04/2011; (ii) errata determinazione della pena finale dopo la dichiarazione di prescrizione; (iii) violazione delle norme sulla conversione della pena detentiva in misura alternativa (artt. 53 e 57 L. 689/1981 e art. 597 c.p.p.), per omessa o incompleta conversione della pena in libertà controllata come disposto dal primo giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi secondo e terzo infondati: la determinazione della pena da parte della Corte d'appello era corretta (l'errore nell'indicazione dell'aumento per continuazione era mero errore materiale) e la conversione in libertà controllata disposta dal primo giudice è stata confermata. Il primo motivo (prescrizione) è stato invece ritenuto fondato: accertata l'assenza di cause di sospensione, i reati commessi il 22/10/2010 e il 07/04/2011 si sono prescritti rispettivamente il 22/10/2020 e il 07/04/2021, ossia prima della sentenza d'appello del 05/11/2021. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei due reati perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione dell'aumento per continuazione. Avvalendosi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ha poi rideterminato direttamente la pena finale in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa e ha convertito la pena detentiva in mesi 2 e giorni 20 di libertà controllata. Resta pendente/non prescritto il reato commesso il 27/12/2010.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo della prescrizione; dalla sentenza emerge che le questioni sulla prescrizione sono state esaminate e il motivo è stato ritenuto fondato con riguardo ad alcuni episodi specifici

  • art. 161 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente insieme ad altri articoli per il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha verificato le date di commissione e l'assenza di cause di sospensione, pronunciandosi per la prescrizione di due reati

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha esaminato gli atti e ritenuto fondata la doglianza per i reati con date indicate

  • art. 474 cod. pen.

    Nel testo è richiamato come articolo relativo ai reati di ricettazione per i quali è stata dichiarata prescrizione in sede di appello e valutata in Cassazione; la decisione ha disposto l'annullamento limitato per prescrizione relativamente ai reati indicati

  • art. 648 cod. pen.

    Nella parte dispozitiva la Corte specifica il riferimento al reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) per i fatti annullati per prescrizione

  • artt. 53 e 57 legge 689/1981

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla conversione della pena detentiva in misura alternativa; la Corte ha però ritenuto infondata la doglianza e ha confermato la conversione operata dal primo giudice

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in ordine alla conversione della pena; la Corte di Cassazione ha comunque confermato la conversione disposta in primo grado

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Utilizzato dalla Corte per annullare senza rinvio limitatamente ai reati dichiarati prescritti e per procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale quando i criteri per il giudizio erano sufficientemente delineati

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede verifica puntuale delle date di commissione dei singoli reati e delle eventuali cause di sospensione; se il termine si è estinto prima della sentenza impugnata, i reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione.
  • La Corte di Cassazione può accogliere parzialmente un ricorso per prescrizione: può annullare senza rinvio solo le parti interessate dalla prescrizione e, se i criteri sono già chiari, procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
  • Errori materiali o di calcolo nella motivazione sulla determinazione della pena (es. indicazione errata del numero di giorni di aumento per continuazione) sono suscettibili di correzione e non inficiano automaticamente la decisione quando il risultato sostanziale è conforme a quanto stabilito dal giudice di primo grado.
  • La declaratoria di prescrizione di singoli reati incide sugli aumenti per continuazione: se reati satellite vengono estinti, va eliminato l'aumento di pena correlato alla continuazione e la pena complessiva va rideterminata.
  • Le doglianze relative alla conversione della pena in misura alternativa devono essere valutate in concreto: se il primo grado ha disposto la conversione e la Corte territoriale l'ha confermata in motivazione e dispositivo, la Cassazione non annulla sulla base di mere contestazioni formali.
  • È importante distinguere tra risultati parziali favorevoli al ricorrente (accoglimento limitato) e piena vittoria: la Cassazione può confermare in parte la sentenza impugnata e accogliere il ricorso solo per specifici profili, con rideterminazione della pena conseguente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.