Cassazione Penale, Sentenza n. 16004/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/11/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 24/06/2014, aveva condannato il ricorrente per reati di ricettazione in continuazione. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione delle norme relative al calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p.) omettendo di dichiarare estinti per prescrizione i reati del 22/10/2010 e del 07/04/2011; (ii) errata determinazione della pena finale dopo la dichiarazione di prescrizione; (iii) violazione delle norme sulla conversione della pena detentiva in misura alternativa (artt. 53 e 57 L. 689/1981 e art. 597 c.p.p.), per omessa o incompleta conversione della pena in libertà controllata come disposto dal primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi secondo e terzo infondati: la determinazione della pena da parte della Corte d'appello era corretta (l'errore nell'indicazione dell'aumento per continuazione era mero errore materiale) e la conversione in libertà controllata disposta dal primo giudice è stata confermata. Il primo motivo (prescrizione) è stato invece ritenuto fondato: accertata l'assenza di cause di sospensione, i reati commessi il 22/10/2010 e il 07/04/2011 si sono prescritti rispettivamente il 22/10/2020 e il 07/04/2021, ossia prima della sentenza d'appello del 05/11/2021. Perciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quei due reati perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione dell'aumento per continuazione. Avvalendosi dell'art. 620 lett. i) c.p.p., ha poi rideterminato direttamente la pena finale in mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 30,00 di multa e ha convertito la pena detentiva in mesi 2 e giorni 20 di libertà controllata. Resta pendente/non prescritto il reato commesso il 27/12/2010.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al computo della prescrizione; dalla sentenza emerge che le questioni sulla prescrizione sono state esaminate e il motivo è stato ritenuto fondato con riguardo ad alcuni episodi specifici
art. 161 cod. pen.
Invocato dal ricorrente insieme ad altri articoli per il calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha verificato le date di commissione e l'assenza di cause di sospensione, pronunciandosi per la prescrizione di due reati
art. 129 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha esaminato gli atti e ritenuto fondata la doglianza per i reati con date indicate
art. 474 cod. pen.
Nel testo è richiamato come articolo relativo ai reati di ricettazione per i quali è stata dichiarata prescrizione in sede di appello e valutata in Cassazione; la decisione ha disposto l'annullamento limitato per prescrizione relativamente ai reati indicati
art. 648 cod. pen.
Nella parte dispozitiva la Corte specifica il riferimento al reato di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) per i fatti annullati per prescrizione
artt. 53 e 57 legge 689/1981
Richiamati dal ricorrente in relazione alla conversione della pena detentiva in misura alternativa; la Corte ha però ritenuto infondata la doglianza e ha confermato la conversione operata dal primo giudice
art. 597 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine alla conversione della pena; la Corte di Cassazione ha comunque confermato la conversione disposta in primo grado
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per annullare senza rinvio limitatamente ai reati dichiarati prescritti e per procedere direttamente alla rideterminazione della pena finale quando i criteri per il giudizio erano sufficientemente delineati
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione richiede verifica puntuale delle date di commissione dei singoli reati e delle eventuali cause di sospensione; se il termine si è estinto prima della sentenza impugnata, i reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione.
- La Corte di Cassazione può accogliere parzialmente un ricorso per prescrizione: può annullare senza rinvio solo le parti interessate dalla prescrizione e, se i criteri sono già chiari, procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Errori materiali o di calcolo nella motivazione sulla determinazione della pena (es. indicazione errata del numero di giorni di aumento per continuazione) sono suscettibili di correzione e non inficiano automaticamente la decisione quando il risultato sostanziale è conforme a quanto stabilito dal giudice di primo grado.
- La declaratoria di prescrizione di singoli reati incide sugli aumenti per continuazione: se reati satellite vengono estinti, va eliminato l'aumento di pena correlato alla continuazione e la pena complessiva va rideterminata.
- Le doglianze relative alla conversione della pena in misura alternativa devono essere valutate in concreto: se il primo grado ha disposto la conversione e la Corte territoriale l'ha confermata in motivazione e dispositivo, la Cassazione non annulla sulla base di mere contestazioni formali.
- È importante distinguere tra risultati parziali favorevoli al ricorrente (accoglimento limitato) e piena vittoria: la Cassazione può confermare in parte la sentenza impugnata e accogliere il ricorso solo per specifici profili, con rideterminazione della pena conseguente.
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