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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-425/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 11 November 2021. — Sun Stars & Sons Pte Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-425/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammettere a procedere l’impugnazione proposta da Sun Stars & Sons Pte Ltd contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE relativa all’opposizione "AQUA CARPATICA". La ricorrente aveva dedotto cinque argomenti per sostenere che la causa ponesse questioni rilevanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ma la Corte ha ritenuto tali argomenti troppo generici o diretti, in sostanza, a contestare meri accertamenti di fatto. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: rigetto della richiesta di ammissione dell’impugnazione per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativa a un’opposizione tra marchi UE, dovesse essere autorizzata a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, cioè se i motivi dedotti dalla ricorrente sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, se le censure su motivazione, valutazione delle prove, comparazione dei segni, similarità dei prodotti/servizi e rischio di confusione fossero sufficientemente specifiche e idonee a superare il filtro di ammissibilità.

Principio di diritto

La Corte ribadisce che, nei ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO, l’impugnazione è ammessa a procedere solo se il ricorrente dimostra in modo concreto e dettagliato che essa solleva una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Censure generiche su motivazione insufficiente, distorsione delle prove o violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, così come contestazioni che mirano in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del Tribunale, non sono sufficienti; in mancanza di una tale dimostrazione, la richiesta di ammissione è respinta e l’impugnazione non è autorizzata a procedere.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata dalla Camera che decide se un’impugnazione possa essere autorizzata a procedere, nell’ambito di una controversia su un marchio dell’Unione europea. Il caso concerne la decisione del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Sun Stars & Sons Pte Ltd contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione tra i segni in conflitto.

Parti e contesto processuale

La ricorrente in impugnazione è Sun Stars & Sons Pte Ltd, società stabilita a Singapore. Controparte è l’EUIPO, già convenuto in primo grado; Carpathian Springs SA, società rumena, è intervenuta nel procedimento di primo grado. La causa principale riguardava l’opposizione relativa al segno "AQUA CARPATICA".

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina l’ammissibilità dell’impugnazione, per alcune decisioni del Tribunale in materia di commissioni di ricorso dell’EUIPO, a una previa verifica della sua rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Vengono inoltre richiamati:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte, quale base del ricorso in impugnazione;
  • l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone di allegare alla impugnazione una richiesta motivata di ammissione;
  • l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che impone alla Corte di decidere con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile per le spese;
  • l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per l’estensione delle regole sulle spese ai giudizi di impugnazione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio UE, quale disposizione sostanziale invocata nei motivi di impugnazione.

Questioni sollevate dalla ricorrente

La ricorrente articolava due motivi di impugnazione: difetto di motivazione della sentenza del Tribunale e violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A sostegno della richiesta di ammissione, formulava cinque argomenti principali:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il livello di attenzione del consumatore medio per l’acqua in bottiglia;
  • avrebbe omesso un esame specifico dell’impressione d’insieme prodotta dalla forma della bottiglia VODAVODA;
  • avrebbe limitato la valutazione della somiglianza visiva ai soli elementi verbali "voda" e "aqua", trascurando la forma delle bottiglie;
  • avrebbe erroneamente escluso la similarità tra i servizi della classe 39 e i beni della classe 32, nonostante un preteso rapporto di complementarità;
  • avrebbe concluso per l’assenza di rischio di confusione senza un esame specifico e senza spiegazioni sufficienti, in contrasto con la giurisprudenza, in particolare Halloumi.

Ragionamento della Corte sul filtro di ammissibilità

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi di impugnazione, l’esatta questione di diritto che ciascun motivo pone, il modo in cui tale questione incide sui criteri dell’articolo 58a e le ragioni concrete di tale rilevanza.

La Corte osserva che, nel caso di specie, i cinque argomenti della ricorrente si limitano in sostanza ad affermazioni generiche secondo cui la sentenza del Tribunale sarebbe viziata da difetto di motivazione, distorsione delle prove o falsa applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tali affermazioni non spiegano in modo concreto perché la causa solleverebbe una questione di principio significativa oltre il singolo caso.

Quanto alle censure fondate su un preteso contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte, la Corte rileva che la ricorrente, pur avendo indicato i paragrafi contestati e alcune decisioni asseritamente ignorate, non ha illustrato le ragioni specifiche per cui tali contraddizioni, anche se esistenti, porrebbero una questione significativa per il diritto dell’Unione nel suo complesso.

Infine, la Corte sottolinea che i primi quattro argomenti mirano in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale, come il livello di attenzione dei consumatori, la distintività della forma della bottiglia, la somiglianza visiva e l’esistenza di un rischio di confusione. Tali contestazioni, in quanto dirette contro apprezzamenti fattuali, non sono idonee a fondare l’ammissione dell’impugnazione.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta di ammissione non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

La decisione conferma che il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e concreta della rilevanza sistemica della questione giuridica dedotta; non basta invocare in termini astratti errori di motivazione, di valutazione delle prove o di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, né contestare in sostanza apprezzamenti di fatto del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueprocedura di impugnazioneopposizione tra marchirischio di confusioneproprietà intellettuale

Testo integrale

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