Cassazione Civile, Sentenza n. 10226/2020 del 29/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il 30 marzo 2012 all’Agenzia delle Dogane il rimborso di 176.904,35 euro, versati dal marzo 2010 al gennaio 2012 per addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica consumata nei propri stabilimenti produttivi. A seguito del silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, sostenendo di essere legittimata a chiedere il rimborso e che l’addizionale fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 577/67/17 depositata il 13 febbraio 2017, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e compensato le spese, ritenendo che la legittimazione al rimborso spettasse anche al consumatore inciso dall’imposta e che la direttiva fosse direttamente applicabile, in assenza di una specifica finalità dell’addizionale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 14, comma 2, TUA, perché la legittimazione al rimborso spetterebbe al solo soggetto passivo d’imposta, ossia al fornitore, mentre il consumatore potrebbe agire in via civile contro quest’ultimo per la restituzione della quota indebitamente addebitata; 2) violazione della direttiva 2008/118/CE e della disciplina nazionale, sostenendo che le addizionali perseguivano finalità specifiche di servizio alla collettività locale, individuabili negli atti programmatici provinciali; 3) contestazione dell’efficacia diretta della direttiva nei rapporti tra Stato e contribuenti. La società ha resistito, sostenendo la propria legittimazione e la necessità di evitare che il consumatore restasse privo di tutela effettiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che il soggetto passivo del rapporto tributario e titolare dell’istanza di rimborso dell’accisa e dell’addizionale indebitamente versate sia, in via ordinaria, il fornitore di energia, non il consumatore finale sul quale l’onere sia stato traslato nel prezzo. Il consumatore può normalmente chiedere al fornitore, con l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito, la restituzione della quota addebitata; può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria soltanto se allega che l’azione contro il fornitore è oltremodo gravosa, nel rispetto del principio unionale di effettività. Tale impedimento non era stato allegato nel caso concreto. Gli altri motivi dell’Agenzia, relativi alla compatibilità dell’addizionale con il diritto dell’Unione e all’efficacia diretta della direttiva, sono rimasti assorbiti; la Corte non ne ha quindi deciso il merito. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha respinto il ricorso introduttivo della società per difetto di legittimazione a chiedere direttamente il rimborso. Ha compensato le spese di tutti i gradi del giudizio.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il soggetto passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso l’Erario al pagamento dell’accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l’imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti.
La disciplina del rimborso va letta in collegamento con le norme che individuano il soggetto passivo dell’accisa: in via ordinaria, l’istanza di rimborso dell’imposta indebitamente pagata spetta al fornitore obbligato verso l’Erario, non al consumatore che abbia sopportato l’onere economico attraverso il prezzo.
art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il soggetto passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso l’Erario al pagamento dell’accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l’imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti.
Per l’energia elettrica, la qualità di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa è attribuita al fornitore che fattura l’energia al consumatore finale; tale individuazione concorre a determinare chi è legittimato a chiedere il rimborso tributario.
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
Dal combinato disposto delle menzionate disposizioni emerge che il soggetto passivo del rapporto tributario è solo il fornitore di energia, tenuto verso l’Erario al pagamento dell’accisa come anche della relativa addizionale, avendo il legislatore inteso concentrare l’imposizione e il relativo controllo su pochi soggetti, ossia i produttori o gli importatori dei prodotti.
La possibilità di addebitare a titolo di rivalsa al cessionario il credito relativo all’accisa assolta non trasferisce al consumatore la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario né, ordinariamente, la titolarità dell’azione di rimborso verso l’Amministrazione.
art. 56, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA)
E non è priva di rilievo la disciplina della modalità di pagamento (art. 56 comma 1) per cu “l’imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori”, dalla quale ancora emerge l’estraneità di questi ultimi al pagamento dell’accisa; sicchè appare estremamente significativo, come evidenziato nel precedente di questa Corte, che “la configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo”, a differenza dell’IVA, “esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d’imposta e, per conseguenza, l’autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale”.
Il versamento diretto da parte del fabbricante o fornitore e la rivalsa, che costituisce un diritto e non un elemento necessario del tributo, confermano che il consumatore finale è estraneo al rapporto tributario. L’addebito economico dell’imposta non lo rende per ciò solo titolare del rimborso tributario.
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
Per il rimborso dei tributi rilevanti per l’ordinamento comunitario opera, invece, la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, il quale stabilisce che “i diritti doganali all’importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.
La disposizione disciplina il rimborso dei tributi riscossi in forza di norme incompatibili con il diritto dell’Unione e impedisce all’Amministrazione di presumere la traslazione dell’onere. Secondo la decisione, essa non trasferisce però al consumatore la legittimazione tributaria del fornitore: la traslazione rileva nei rapporti di rivalsa e per evitare arricchimenti indebiti.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugn3ta, in relazione all’erronea interpretazione con essa attribuita alla normativa esaminata; peraltro, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, la Corte è in grado, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di decidere la causa anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo. Invero, stante la evidenziata carenza di legittimazione attiva a proporre l’istanza di rimborso, l’originario ricorso non poteva essere accolto, anche senza procedere all’esame degli ulteriori motivi dei ricorsi principale ed incidentale, afferenti la compatibilità delle addizionali sui prodotti energetici con la normativa comunitaria in tema di accise, ed in particolare con l’art. 1, comma 2, Dir 2008/118/CE; invero anche se tali motivi dovessero essere respinti e la sentenza impugnata potesse trovare conferma sulla specifica questione, difettando la legittimazione della Società a richiedere il rimborso mancherebbe comunque un presupposto per l’accoglimento dell’istanza di rimborso e quindi del ricorso introduttivo.
La Corte ha lasciato assorbita, senza deciderla, la questione della compatibilità delle addizionali con la direttiva; non è quindi ricavabile da questa sentenza un principio di merito sull’interpretazione dell’art. 1, par. 2.
art. 384 c.p.c.
In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugn3ta, in relazione all’erronea interpretazione con essa attribuita alla normativa esaminata; peraltro, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, la Corte è in grado, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di decidere la causa anche nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, cassata la decisione impugnata, decidere la causa nel merito; la Corte ha esercitato tale potere respingendo direttamente il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel regime delle accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore tenuto al versamento all’Erario; l’addebito dell’onere al consumatore finale mediante rivalsa o inclusione nel prezzo non trasferisce, di regola, a quest’ultimo la legittimazione a chiedere direttamente il rimborso tributario.
- Il consumatore finale al quale sia stata addebitata un’accisa indebitamente applicata può normalmente agire in sede civile contro il fornitore con l’azione di ripetizione dell’indebito. Può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria solo se allega che l’azione contro il fornitore è oltremodo gravosa, in modo da rendere necessario garantire il principio unionale di effettività.
- La disposizione che consente al fornitore condannato a restituire al consumatore l’accisa indebitamente riscossa in rivalsa di chiedere il rimborso entro il termine previsto non attribuisce al consumatore una scelta tra azione tributaria e azione civile; regola invece il rimborso spettante al soggetto passivo d’imposta dopo la condanna alla restituzione.
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