Sentenza n. 1480/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Palermo che aveva confermato un decreto ingiuntivo e condannato il Comune al pagamento di complessivi 4.790,82 euro, oltre agli ulteriori importi dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2360/2025 del Giudice di pace di Palermo, divenuta irrevocabile e notificata al Comune il 3 settembre 2025, deducendo l'inadempimento dell'amministrazione al pagamento delle somme riconosciute, pari complessivamente a 4.790,82 euro, oltre agli interessi e all'imposta di registro di 208,75 euro. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune aveva superato la causa di sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000. Il Comune si è costituito con atto di pura forma, senza contestare l'omesso pagamento né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Comune di conformarsi integralmente al giudicato, disponendo il pagamento delle somme dovute, degli interessi legali dalla data del giudicato fino al saldo e dell'imposta di registro di 208,75 euro. Ha assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato, attraverso il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, un commissario ad acta incaricato di individuare un dirigente competente, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro l'ulteriore termine di 60 giorni, includendo anche l'eventuale penalità maturata. Ha accolto la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non manifestamente iniqua la penalità in ragione dell'ingiustificata protrazione dell'inadempimento, della semplicità degli adempimenti e dell'assenza di ragioni ostative rappresentate dal Comune. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino al pagamento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato al Comune, momento oltre il quale opera il commissario ad acta. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di intentare azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione
Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio, sicché la domanda di ottemperanza poteva essere proposta.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'ente locale
L'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha fatto venir meno la causa di sospensione, estesa dalla giurisprudenza anche al giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Nel caso concreto è stata ritenuta non manifestamente iniqua ed è stata fissata in misura pari agli interessi legali, con limite temporale coincidente con il termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
liquidazione successiva del compenso del commissario ad acta
Il compenso del commissario, se dovuto, sarà determinato e liquidato con separato decreto.
d.m. 55/2014
minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari
I parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari sono stati utilizzati analogicamente per liquidare le spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la PA.
- L'approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell'ente locale da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti supera la sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, sospensione che la giurisprudenza equipara al giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., purché la misura non risulti manifestamente iniqua e l'amministrazione non dimostri ragioni ostative.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, ma può essere limitata al termine assegnato all'amministrazione per l'adempimento spontaneo quando, dopo tale termine, è previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione a un giudicato di condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento al decorso di un ulteriore termine assegnato all'amministrazione.
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