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Sentenza

Sentenza n. 1664/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento -del provvedimento del Questore di -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per l'odierno ricorrente e di ogni atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche se sconosciuto.

Giustizia amministrativa202300509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, irragionevolezza, eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione, manifesta ingiustizia, violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, della l. n. 1423/1956 e dell'art. 8 CEDU. Ha sostenuto che la Questura avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo arbitrario, senza considerare l'attuale attività lavorativa, i legami familiari in Italia e il fatto che l'autorità giudiziaria gli aveva concesso l'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, circostanza ritenuta incompatibile con una valutazione di pericolosità sociale. In particolare, ha lamentato l'omessa considerazione della presenza in Italia del fratello e della compagna.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le condanne riportate dal ricorrente, per furto aggravato, sequestro di persona e rapina aggravata, rientrassero tra i reati ostativi richiamati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, determina, secondo il giudice, una preclusione al rinnovo del permesso, poiché la valutazione di pericolosità sociale è stata compiuta direttamente dal legislatore. Tale automatismo non è superato né dal decorso del tempo, né dalla disponibilità di un lavoro regolare, né dalla personalità dello straniero o dalla modesta entità dell'episodio criminoso. La valutazione comparativa dei legami familiari opera per i rapporti familiari riconducibili all'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998; il fratello e la convivente di fatto non rientrano tra i familiari indicati da tale disposizione. Il TAR ha comunque rilevato che, anche ritenendo necessario un bilanciamento, il provvedimento aveva dato prevalenza alla tutela dell'ordine pubblico, considerando l'assenza di figli minori. La concessione dell'affidamento in prova non incide sulla preclusione derivante dalle condanne ostative. Le spese sono state compensate, tenuto conto della costituzione meramente formale dell'amministrazione e della materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero che (...) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato (...) per reati (...) inerenti gli stupefacenti (...)

    La condanna per i reati rientranti nelle categorie normativamente ostative impedisce l'ingresso e, conseguentemente, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati (...) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (...)

    Il diniego di rinnovo consegue alla mancanza dei requisiti ostativi all'ingresso, salvo nuovi elementi rilevanti e salvo la valutazione dei vincoli familiari nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 29 d.lgs. n. 286/1998

    I familiari rilevanti ai fini della valutazione comparativa collegata al ricongiungimento sono quelli indicati dalla disposizione, tra i quali rientrano coniuge, figli e genitori, ma non il fratello né la convivente di fatto del richiedente.

  • sentenza Corte costituzionale n. 202/2013

    Ha esteso la valutazione dei legami familiari prevista dall'art. 5, comma 5, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, non soltanto a chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o sia familiare ricongiunto.

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    La concessione dell'affidamento in prova in casi particolari non esclude l'applicazione della preclusione derivante da una condanna per reato ostativo al soggiorno.

  • art. 8 CEDU

    Nel caso concreto non conduce all'accoglimento del ricorso, poiché i legami familiari dedotti non rientrano nella categoria rilevante ai fini del bilanciamento e comunque il provvedimento ha dato prevalenza alla tutela dell'ordine pubblico.

Massime di principio

  • La condanna definitiva o non definitiva per uno dei reati direttamente ostativi individuati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 determina, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello stesso decreto, una preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la valutazione di pericolosità sociale è stata effettuata direttamente dal legislatore.
  • In presenza di una condanna per reato ostativo, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non può essere superato, di per sé, dal decorso del tempo, dall'esistenza di un'occupazione regolare, dalla personalità dello straniero, dalla modesta entità dell'episodio criminoso o dalla concessione dell'affidamento in prova.
  • La valutazione comparativa dei legami familiari prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 rileva, secondo la decisione, con riferimento ai rapporti familiari riconducibili all'art. 29 del medesimo decreto; non vi rientrano il fratello dello straniero né la convivente di fatto.
  • Anche quando sia necessario procedere al bilanciamento tra tutela dell'unità familiare e ordine pubblico, il diniego è legittimo se l'amministrazione espone le ragioni per cui attribuisce prevalenza alla tutela dell'ordine pubblico, considerando gli elementi familiari concretamente rilevanti, tra cui l'assenza di figli minori.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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