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Ordinanza

Ordinanza n. 3294/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento del 1° aprile 2026 con il quale la 10^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025 (bandito con Decreto del Ministro della Giustizia del 30 giugno 2025 - GU n. 56 del 18-7-2025), istituita presso la Corte di Appello di Milano, ha reso noto, tramite il portale del Ministero della Giustizia la non ammissione del Dott. -OMISSIS- (busta n. -OMISSIS-) a sostenere la prova orale del predetto Esame di abilitazione, recepito dalla Corte di Appello di Roma; 2. del verbale della seduta del 9 febbraio 2026 di correzione della prova da parte della 10^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025, istituita presso la Corte di Appello di Milano nella parte in cui non ammette il Dott. -OMISSIS- alla prova orale, reso noto all’odierno ricorrente a seguito di formale istanza di accesso presentata in data 2 aprile 2026; 3. della valutazione negativa consistente nella votazione di 15/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dal candidato; 4. di ogni altro eventuale verbale e/o atto della Commissione Centrale e/o delle Sottocommissioni istituite presso la CDA di Milano e la CDA di Roma che, in seguito all'esito negativo, hanno conseguentemente non ammesso alla prova orale il Dott. -OMISSIS-, ancorché non conosciuti; 5. di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202605572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, conseguente alla valutazione di 15/30 dell'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del 1° aprile 2026 con cui è stata resa nota la sua non ammissione alla prova orale dell'esame di avvocato per la sessione 2025, il verbale del 9 febbraio 2026 relativo alla correzione della prova e la valutazione negativa di 15/30, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e successivi. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità della valutazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati, senza che siano ulteriormente specificati i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di palmare fondatezza, valorizzando la completezza motivazionale insita nel voto numerico espresso dalla commissione. Ha inoltre rilevato che la dedotta disparità di trattamento non era suffragata da elementi probatori certi, osservando che permane una diversità dei giudizi riferiti ai singoli elaborati anche quando alcuni candidati utilizzino soluzioni logico-giuridiche analoghe. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta ritenendo insussistenti profili di palmare fondatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure di correzione degli elaborati dell'esame di abilitazione forense, il voto numerico può assolvere l'obbligo di motivazione quando esprima una valutazione tecnica e sia riferito a un giudizio collegiale della commissione.
  • La censura di disparità di trattamento nella valutazione di elaborati concorsuali o abilitativi deve essere sostenuta da elementi probatori certi e non può fondarsi soltanto sull'analogia di alcune soluzioni logico-giuridiche, poiché la valutazione complessiva dei diversi elaborati resta individuale.
  • In sede cautelare, l'assenza di profili di palmare fondatezza delle censure è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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