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Sentenza

Sentenza n. 45/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 92 del 6 marzo 2024

Giustizia amministrativa202500891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 92 del 6 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito e dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e che non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, provvedendo agli adempimenti necessari e alla corresponsione dell’importo dovuto tramite la carta elettronica, oltre agli interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Disciplina l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, secondo le finalità e modalità richiamate nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale entro un termine determinato, anche in presenza di una costituzione dell’amministrazione priva di contestazioni sul merito.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando il termine per l’intervento sostitutivo e le condizioni per l’attivazione su richiesta dell’interessato.
  • Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può essere fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta quando l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da giudicato presenta profili suscettibili di valutazione contabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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