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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa idonea misura cautelare, - della delibera n. 96 del 28.03.2025 con cui la Giunta comunale di Lanciano ha approvato “in via sperimentale la tabella di contribuzione dell'Ambito 11 Frentano all'Azione A1) “Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione (all'art. 3, commi 2 e 3 del DM 2016)”, nonché della nota prot. 54912 del 24.09.2025, con cui è stata comunicata l'adozione della citata delibera; nonché, ove occorra, - dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - “Dopo Di Noi” Legge n. 112/2016, nella parte in cui è stato richiesto, ai fini dell'assegnazione del contributo, l'ISEE ordinario in luogo di quello socio-sanitario; e, comunque, di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti; con riserva di esperire tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.

Giustizia amministrativa202500576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera comunale che ha introdotto soglie di contribuzione basate sull'ISEE ordinario, comunicazione di cessazione della compartecipazione alla retta e avviso pubblico "Dopo di Noi" nella parte relativa al criterio ISEE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale tutore legale della beneficiaria, ha impugnato la delibera comunale n. 96 del 28 marzo 2025, la comunicazione con cui il Comune ha dichiarato che dal 1° ottobre 2025 non avrebbe più compartecipato alla retta della casa-famiglia e, ove occorrente, l'avviso pubblico relativo ai contributi previsti dalla legge n. 112/2016. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 112/2016, dell'art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, del d.m. 7 novembre 2013, degli artt. 32, 38, 53 e 117, comma 2, lett. m), Cost., degli artt. 3 e 12 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, dell'art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001. Secondo il ricorrente, le prestazioni rese dalla struttura ANFFAS nell'ambito del progetto "Dopo di Noi" avrebbero natura socio-sanitaria e avrebbero quindi dovuto essere valutate mediante ISEE socio-sanitario, anziché ISEE ordinario. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, sviamento, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza e ingiustizia manifesta. Il Comune ha eccepito la tardività e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall'esame dell'eccezione di irricevibilità per ragioni di economia processuale e ha respinto il ricorso nel merito. Ha qualificato le prestazioni concretamente rese alla beneficiaria come esclusivamente socio-assistenziali ed educative, non socio-sanitarie. A tale conclusione il giudice è giunto valorizzando il contratto stipulato con la struttura e il progetto individualizzato: il soggiorno nel gruppo appartamento era diretto a sviluppare o mantenere l'autonomia personale e domestica, assicurare assistenza diurna e notturna, supporto educativo, preparazione dei pasti, cura dell'ambiente e attività ricreative e relazionali. L'eventuale presenza di operatori socio-sanitari nella struttura non è stata ritenuta decisiva, poiché tali operatori non svolgevano attività propriamente sanitarie nell'ambito del progetto concreto. Neppure lo statuto dell'associazione o la disciplina regionale relativa alla vita indipendente potevano modificare la qualificazione delle specifiche prestazioni erogate. Le discipline che prevedono l'ISEE socio-sanitario sono state ritenute speciali e non estensibili a fattispecie diverse. Il Comune ha quindi legittimamente utilizzato l'ISEE ordinario e la delibera, la comunicazione e l'avviso non sono stati annullati. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 112/2016

    favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità attraverso misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave

    La legge istituisce misure di assistenza, cura e protezione e il Fondo destinato, tra l'altro, a percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità; tali finalità non determinano automaticamente la natura socio-sanitaria di ogni prestazione finanziata.

  • art. 4 legge n. 112/2016

    attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità

    La disposizione fonda i programmi di accompagnamento all'autonomia e alla domiciliarità previsti dal progetto, qualificati dal giudice, nel caso concreto, come interventi sociali e assistenziali.

  • art. 3, comma 2, d.m. 23 novembre 2016

    Per le persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale, il progetto personalizzato prevede un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine

    La norma disciplina i percorsi di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare, senza comportare che le prestazioni concretamente rese abbiano necessariamente natura socio-sanitaria.

  • art. 1, comma 1, lett. f), d.P.C.M. n. 159/2013

    L'ISEE socio-sanitario è riferibile alle prestazioni di natura socio-sanitaria; la sua applicazione presuppone che le prestazioni concretamente erogate rientrino in tale categoria.

  • art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013

    L'ISEE socio-sanitario o ristretto opera per le prestazioni socio-sanitarie, ma non per interventi che, secondo la loro concreta configurazione, abbiano natura esclusivamente socio-assistenziale ed educativa.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In sede cautelare il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata una misura di fissazione sollecita della trattazione di merito, senza definire la fondatezza della pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • La qualificazione di una prestazione come socio-sanitaria o meramente socio-assistenziale deve essere compiuta con riferimento alle attività concretamente previste ed erogate in favore del beneficiario, come risultano dal contratto e dal progetto individualizzato, e non sulla base dello statuto generale del soggetto gestore o dell'astratta tipologia della struttura.
  • I percorsi di deistituzionalizzazione e di accompagnamento all'autonomia previsti dalla legge n. 112/2016 e dal d.m. 23 novembre 2016 non hanno necessariamente natura socio-sanitaria: quando consistono in assistenza, educazione, sviluppo delle autonomie personali e domestiche, cura dell'ambiente di vita e attività relazionali, sono qualificabili come prestazioni socio-assistenziali.
  • L'ISEE socio-sanitario previsto dall'art. 6 del d.P.C.M. n. 159/2013 si applica alle prestazioni effettivamente riconducibili all'area socio-sanitaria; per interventi esclusivamente sociali, assistenziali ed educativi l'amministrazione può utilizzare l'ISEE ordinario secondo la disciplina dell'avviso.
  • La presenza di operatori socio-sanitari all'interno della struttura non è sufficiente a qualificare come socio-sanitarie le prestazioni rese, se nel progetto concreto tali operatori non svolgono attività propriamente sanitarie.
  • Le discipline speciali che prevedono l'utilizzo dell'ISEE socio-sanitario non possono essere estese oltre le fattispecie da esse espressamente regolate.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiServizi pubbliciSanità
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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