Sentenza n. 16777/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - degli atti e dei provvedimenti con i quali, nell’ambito del concorso pubblico Ripam, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. 2.600 unità in area assistenti (bando del 30 luglio 2025), sono state avviate e concluse le procedure di scelta della sede da parte dei vincitori del concorso per n. 2600 posti di assistenti (codice 02), inseriti nella graduatoria rettificata e validata dalla commissione Ripam, pubblicata sul portale InPA in data 15 luglio 2026, ivi compresi: gli atti di pubblicazione degli uffici di destinazione ad integrazione delle sedi assegnate e pubblicate in data 11 agosto 20256 (avviso del 17 settembre 2026); l’elenco dei candidati destinatari di sede, comprensivo di coloro per i quali l’amministrazione ha provveduto all’assegnazione d’ufficio (avviso 11 agosto 2026); l’avviso del 17 luglio 2026, anche nella parte in cui riporta le modalità di scelta e di assegnazione delle sedi; i provvedimenti di assegnazione delle sedi; - (nei limiti dell’interesse) del bando di concorso; - (nei limiti dell’interesse) della graduatoria del concorso, come definitivamente approvata a seguito delle varie rettifiche intervenute; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: i verbali del concorso, gli atti di assunzione e di immissione in servizio pubblicati o eventualmente pubblicati nelle more del giudizio, ovvero i relativi i contratti di lavoro eventualmente stipulati; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede risultante dall'ordine di preferenza espresso dalla stessa, nel rigoroso rispetto della posizione ricoperta nella graduatoria pubblicata sul portale InPA in data 15 luglio 2026, ovvero secondo la corretta e trasparente applicazione dei criteri indicati dal bando; con espressa istanza ex art. 65 c.p.a. affinché venga disposta l’esibizione dell’intera documentazione afferente alla procedura di assegnazione delle sedi (di Lecce e Brindisi) per il codice 02, ovvero degli atti recanti i criteri di assegnazione, i relativi verbali e/o determinazioni, con particolare riguardo alla documentazione attestante l’eventuale (o eventualmente riconosciuta) spettanza, in capo ai candidati assegnati alla sede di Lecce e Brindisi con punteggio inferiore alla quello della ricorrente, di riserve di posti o di titoli di preferenza o precedenza, con oscuramento dei dati non necessari; ove occorra, anche previa declaratoria di illegittimità ed annullamento, ex art. 116, comma 2, c.p.a., del diniego formatosi per silentium sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 20 agosto 2026 (come integrata da successiva nota del 12 settembre 2026) e conseguente accertamento del diritto dell’istante a prendere visione ed estrarre copia dell’intera documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti e provvedimenti di scelta e assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso Ripam per 2.600 assistenti, codice 02, e diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, vincitrice del concorso Ripam per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti, ha contestato le procedure con cui sono state scelte e assegnate le sedi, deducendo che l’amministrazione non avrebbe rispettato l’ordine della graduatoria di merito né applicato correttamente e in modo trasparente i criteri del bando. Ha domandato l’assegnazione della sede spettante secondo la graduatoria e l’ordine di preferenza espresso, nonché l’esibizione della documentazione relativa all’assegnazione delle sedi di Lecce e Brindisi, inclusi gli atti sui criteri applicati e le eventuali riserve o preferenze riconosciute a candidati con punteggio inferiore. Ha inoltre chiesto, ove necessario, l’annullamento del diniego tacito sull’istanza di accesso presentata il 20 agosto 2026 e integrata il 12 settembre 2026. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione Ripam e di Formez PA; il TAR non ha esaminato tale eccezione, ritenendo preliminare la questione di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia non riguarda lo svolgimento o l’esito della procedura concorsuale, che la ricorrente non contesta e del cui risultato intende avvalersi, ma il diritto all’assunzione e la connessa facoltà di scelta della sede dopo l’approvazione della graduatoria: questioni inerenti al rapporto di lavoro contrattualizzato e devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La medesima conclusione vale per le domande relative agli atti di assegnazione e all’accesso, proposte nell’ambito della controversia così qualificata. È stato assegnato il termine previsto dall’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario, al quale potrà essere sottoposta, ricorrendone i presupposti, la questione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti e della loro disapplicazione. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è rimasta impregiudicata. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina.
La giurisdizione amministrativa copre la procedura concorsuale sino all’approvazione della graduatoria; le controversie successive relative alla nomina e alla costituzione del rapporto di lavoro contrattualizzato appartengono, in linea di principio, al giudice ordinario.
deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, preservando gli effetti processuali nei limiti previsti dalla disciplina della translatio iudicii.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali si arresta con l’approvazione della graduatoria; le controversie successive riguardanti l’assunzione e gli atti a essa inerenti appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La controversia sull’assegnazione della sede ai vincitori di un concorso, quando non è contestato l’esito della procedura e si fa valere la posizione conseguente alla collocazione utile in graduatoria, riguarda il diritto all’assunzione e una facoltà connessa al rapporto di lavoro, e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo dichiara l’inammissibilità del ricorso e assegna il termine per l’eventuale riassunzione davanti al giudice ordinario; al giudice del lavoro può essere sottoposta, ove ne ricorrano i presupposti, la questione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti e della loro disapplicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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