Cassazione Penale, Sentenza n. 1268/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata sostenendo la nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio per omessa o irregolare elezione di domicilio: nel verbale del 16/01/2017 aveva indicato come domiciliatario "Lupo Simone" (errore nel prenome) mentre il difensore effettivo era l'avv. Gennaro Lupo; per tale motivo il decreto di giudizio sarebbe stato notificato irregolarmente al difensore d'ufficio avv. Alberto Bernardi. Inoltre contestava la mancata escussione del testimone oculare Michele Falcone (richiesta di rinnovazione dell'istruttoria), ritenendone l'audizione decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, nonostante l'errore nel prenome "Simone" anziché "Gennaro", l'elezione di domicilio risultava effettiva e riconoscibile (indirizzo e telefono corretti, notifiche precedenti effettuate al medesimo avvocato, annotazioni in atti). Di conseguenza la notificazione del decreto al difensore d'ufficio era nulla ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con nullità estesa agli atti conseguenti (sentenza di primo grado e sentenza di appello). Il secondo motivo è stato assorbito. Le sentenze di merito sono state annullate senza rinvio e gli atti inviati al Tribunale di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 606, lett. C) c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme sostanziali o processuali e vizio di motivazione; qui invocato come parametro di censura rispetto alla validità della notificazione e alla motivazione.
art. 178, lett. C) c.p.p.
Richiamato come criterio di valutazione delle doglianze sulla motivazione e sulla regolarità degli atti introduttivi del giudizio.
art. 429, comma 4 c.p.p.
Norma richiamata nei motivi relativa alle conseguenze di nullità o vizi procedurali nell'udienza preliminare; segnalata nella doglianza sulla notifica del decreto che dispone il giudizio.
art. 164, comma 4 c.p.p.
Norma sul deposito e sulle notificazioni in casi di impossibilità della notifica al domicilio eletto; evocata nella censura sull'attivazione del procedimento notificatorio alternativo.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla documentazione sul domicilio eletto e sulle annotazioni del presidente del collegio in ordine all'elezione di domicilio.
art. 161, comma 4 c.p.p.
Fondamentale per la decisione: la notificazione eseguita irregolarmente rispetto all'elezione di domicilio è nulla e la nullità si estende agli atti successivi; la Corte ha ritenuto sussistente la validità dell'elezione iniziale e quindi la nullità delle notifiche effettuate ad altro difensore.
art. 606, lett. D) c.p.p.
Richiamato relativamente alla censura sulla mancata acquisizione di prova decisiva (esame del testimone); la Corte ha però assorbito questo motivo alla luce dell'annullamento per nullità della notifica.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio è un atto che richiede l'indicazione del domiciliatario: un mero errore di prenome non invalida automaticamente l'elezione se gli altri elementi (indirizzo, telefono, comportamenti successivi delle parti e delle difese, notifiche effettuate) rendono chiara l'identità del domiciliatario.
- Se risulta una valida e comprovata elezione di domicilio precedente, la notificazione effettuata ad altro difensore (es. d'ufficio) può essere nulla ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con estensione della nullità agli atti successivi (sentenze).
- Il giudice di legittimità verifica il concreto contenuto degli atti e il loro coordinamento: la valutazione non si limita al dato formale (errore di nome) ma prende in considerazione l'insieme degli elementi dagli atti emergenti.
- Prima di ritenere valida una notifica sostitutiva o effettuata ad altro domiciliatario occorre accertare l'effettiva impossibilità di notificare presso il domicilio eletto; l'insufficiente verifica può determinare la nullità dell'atto.
- Le censure sulla mancata acquisizione di prove possono risultare assorbite se un vizio procedurale principale (es. nullità della notifica) determina l'annullamento degli atti: pertanto è strategico valutare e proporre tutte le eccezioni processuali sin dalle fasi iniziali.
- In caso di errore materiale nell'indicazione del domiciliatario, la difesa deve documentare e dimostrare tempestivamente la riconducibilità dell'indicazione all'effettivo difensore per preservare i propri diritti processuali.
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