Cassazione Civile, Ordinanza n. 31996/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio originario una cessionaria di credito aveva chiesto contro la compagnia assicurativa il risarcimento dei danni da sinistro stradale, con il patrocinio di un avvocato che, oltre a difendere la parte, era intervenuto in proprio chiedendo, ex art. 96 c.p.c., la condanna della controparte al risarcimento per lite temeraria nella misura di euro 1.000,00 o del minore importo ritenuto di giustizia. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta in proprio dall’avvocato e lo aveva condannato alle spese; la corte d’appello aveva confermato, individuando però lo scaglione di valore della causa in quello da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, facendo riferimento alla domanda principale della parte assistita (euro 4.601,89). Con il ricorso per cassazione l’avvocato censurava la violazione dell’art. 14 c.p.c., sostenendo che, per la liquidazione delle spese poste a suo carico, il valore da considerare dovesse essere quello della sola domanda da lui proposta in proprio, cioè euro 1.000,00, e quindi lo scaglione fino a euro 1.100,00.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese a carico dell’avvocato soccombente sulla sua autonoma domanda ex art. 96 c.p.c., il valore della causa dovesse essere commisurato esclusivamente all’importo da lui richiesto in proprio, e non al valore della domanda principale proposta dalla parte assistita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di primo grado dovute dall’avvocato in euro 200,00 oltre accessori, partendo dallo scaglione fino a euro 1.100,00; ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello; ha condannato la compagnia assicurativa alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
citato solo per indicare che il ricorrente agiva in proprio come avvocato.
art. 96 c.p.c.
base della domanda autonoma proposta dal difensore in proprio per responsabilità processuale aggravata/lite temeraria.
art. 14 c.p.c.
nelle cause relative a somme di danaro il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; qui il valore va riferito alla sola domanda autonoma dell’avvocato.
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente richiama le norme del codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa.
art. 1367 c.c.
richiamato nel confronto con altri orientamenti per l’interpretazione degli atti processuali di parte quando la domanda sia formulata con clausole alternative sul quantum.
art. 1226 c.c.
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per la liquidazione equitativa del danno.
art. 2056 c.c.
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite in tema di risarcimento del danno.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Quando una parte propone una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro in proprio, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato sulla base di quella specifica pretesa, non di domande altrui o di altre questioni decise nel medesimo processo.
- Se la domanda è formulata per una somma determinata e solo con riserva di un importo minore, il valore del disputatum resta quello della somma espressamente indicata come massimo richiesto; l’eventuale incertezza incide sul limite minimo, non sul valore massimo della controversia.
- La clausola con cui il richiedente domanda una somma determinata "o quella minore ritenuta di giustizia" non trasforma automaticamente la causa in indeterminabile, perché la pretesa conserva un contenuto quantitativamente definito almeno nel suo tetto massimo.
- Ai fini dello scaglione per le spese di lite, il giudice deve riferirsi alla domanda effettivamente soccombente e non può valorizzare, per aggravare le spese di una parte, il valore di una domanda diversa sulla quale quella parte è risultata vittoriosa.
- In presenza di errore nella sola determinazione dello scaglione tariffario e di assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può correggere direttamente la liquidazione delle spese decidendo nel merito.
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