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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08152/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La controversia origina da un giudizio penale conclusosi con annullamento agli effetti civili della sentenza d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati contestati ai due imputati, qualificati come sindaco e responsabile della polizia municipale. In sede di rinvio la Corte d'appello di Firenze ha accolto la domanda risarcitoria proposta da due soggetti nei confronti dei predetti. Avverso tale sentenza sono stati proposti due ricorsi per cassazione: uno principale, articolato in quattro motivi, e uno successivo, articolato in tre motivi. Prima della decisione nel merito, tuttavia, entrambi i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, sottoscritti per accettazione dalle controparti.

La decisione

La Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché sia il ricorso principale sia quello successivo erano stati oggetto di valida rinuncia, accettata dai controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità tra le parti e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che non ricorrevano le condizioni previste per tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è applicabile quando l'estinzione consegue a rinuncia non riconducibile a inammissibilità originaria del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalle controparti, rende superfluo l'esame dei motivi e comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando l'estinzione del giudizio di cassazione deriva da rinuncia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese ove ciò sia richiesto o comunque giustificato dall'esito concordato della lite.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'inammissibilità non opera automaticamente in ogni definizione sfavorevole del ricorso, ma solo nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, non essendo applicabile in caso di estinzione per rinuncia non originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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