Cassazione Penale, Sentenza n. 13516/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (due borse e portafogli asportati da due pazienti della struttura sanitaria, mediante introduzione e fuga dalla finestra della stanza) in concorso con altro soggetto, e per evasione (allontanamento dagli arresti domiciliari). I motivi di ricorso in cassazione denunciavano: (1) insufficienza e vizio di motivazione sulla base della pretesa natura esclusivamente indiziaria delle prove, con richiamo a filmati di videosorveglianza che, secondo la difesa, non identificavano con certezza la ricorrente; e (2) errata esclusione della causa di non punibilità putativa (art. 54 c.p.) per l'evasione, sostenendo che l'allontanamento fosse motivato da esigenze mediche urgenti e da un errore di fatto sulla necessità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato l'integrazione motivazionale fra sentenza di primo grado e sentenza di appello, ritenendo corretta la valutazione complessiva degli indizi (descrizioni oculari, corrispondenza degli abiti, presenza dei due imputati vicino al nascondiglio della refurtiva, rinvenimento nella siepe di una felpa rossa e dei portafogli, contraddizioni nelle dichiarazioni degli indagati e riscontri del medico di guardia). Quanto alla causa putativa di stato di necessità, la Corte ha ritenuto che la questione, così come formulata in cassazione, fosse inedita rispetto all'appello e, comunque, priva di concreti elementi oggettivi che giustificassero l'erroneo convincimento di trovarsi in stato di necessità; inoltre è stato richiamato come alternativa il reperimento dei farmaci tramite terzi o la richiesta preventiva di autorizzazione all'allontanamento. Conseguentemente è stata confermata la condanna; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., secondo comma
Invoke nel capo d'imputazione in combinazione con le altre norme per inquadrare la partecipazione e il cumulo delle fattispecie: la Corte l'ha trattata come parte della cornice normativa che qualifica la responsabilità penale in concorso.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso tra la ricorrente e altro soggetto nel furto.
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto; la sentenza l'ha applicata riconoscendo l'impossessamento indebito delle borse e dei portafogli.
art. 625 cod. pen., nn. 7 e 11-sexies
Aggravanti contestate al furto (come richiamate nell'imputazione); la Corte ha ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti rilevate in fatto dalla sentenza di merito.
art. 385 cod. pen.
Norma sull'evasione dagli arresti domiciliari; la Corte ha confermato che l'allontanamento della ricorrente integrava tale reato.
art. 54 cod. pen.
Disciplina lo stato di necessità (e la sua forma putativa); la Corte ha ricordato che la putativa sussiste solo se fondata su dati di fatto concreti e non su mera convinzione soggettiva, e ha ritenuto insussistenti tali elementi nel caso concreto.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in ordine alla valutazione della prova; la Corte ha risposto che la valutazione degli elementi probatori spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi di diritto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che limita l'ammissibilità dei motivi in cassazione rispetto a quanto dedotto in grado d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sulla putativa perché non coerente con i motivi introdotti in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di ammenda; la Corte ha applicato tali conseguenze, condannando la ricorrente anche al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, di fronte a decisioni conformi di primo e secondo grado, non riconsidera i fatti: la sentenza di merito integra il corpo argomentativo e la Cassazione è limitata al sindacato di legittimità, non a una rivalutazione probatoria.
- La prova indiziaria può essere decisiva se gli indizi, valutati nel loro complesso e con coerenza logica, escludono ragionevoli alternative: non è richiesta la prova diretta se la catena indiziaria è univoca e sorretta da riscontri.
- La causa putativa di stato di necessità richiede elementi oggettivi che giustifichino l'erroneo convincimento dell'agente; non è sufficiente unicamente il disagio soggettivo o la mera necessità dichiarata dall'imputato.
- Motivi non sollevati in appello (nuove linee di critica o nuove doglianze) sono inammissibili in cassazione per incompatibilità con i limiti dell'art. 606 c.p.p.; occorre tempestività e coerenza tra i gradi di impugnazione.
- Contraddizioni e riscontri fattuali (es. descrizioni oculari, immagini di videosorveglianza, rinvenimento della refurtiva) se congruenti rafforzano la valutazione probatoria del giudice di merito e rendono difficoltosa la riesamina in sede di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata non solo alle spese ma anche a una ammenda a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella formulazione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13431/2026 del 14/04/2026
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13495/2026 del 14/04/2026
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13496/2026 del 14/04/2026
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2026 del 14/04/2026
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13498/2026 del 14/04/2026
- Sentenza penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →