Cassazione Penale, Sentenza n. 50008/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per violazione di norme processuali a pena di nullità, in particolare l'art. 420-ter c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse dichiarato l'assenza dell'imputato nel giudizio di appello nonostante l'imputato, detenuto, avesse manifestato la volontà di comparire all'udienza.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha rilevato l'estinzione del reato contestato al capo A) per remissione di querela (acquisiti i verbali di remissione da parte della persona offesa e l'accettazione dell'imputato) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto a quel reato, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali. Quanto al motivo relativo alla dichiarata assenza dell'imputato, la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la richiesta di partecipazione era stata avanzata il 30/05/2022 per un'udienza fissata il 18/06/2022, oltre i termini previsti dall'art. 23-bis, comma 4, del DL 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176; dunque nessun obbligo di trattare il giudizio in presenza sussisteva. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e si rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio limitatamente al reato residuo (capo B).
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come norma a pena di nullità relativa alla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto infondata la doglianza per ragioni di tempestività
art. 23-bis, comma 4, DL 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
art. 23-bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
La Corte ha applicato tale disposizione per valutare la tempestività della richiesta dell'imputato detenuto di partecipare al giudizio d'appello: la richiesta prodotta il 30/05/2022 per l'udienza del 18/06/2022 è risultata tardiva rispetto ai termini previsti, facendo venire meno l'obbligo di trattare il giudizio in presenza
remissione di querela (principio di estinzione del reato perseguibile a querela)
La Corte ha ritenuto acquisiti i verbali di remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione dell'imputato, da cui è conseguita l'estinzione del reato contestato al capo A) e l'annullamento senza rinvio della sentenza per quel capo
Massime di principio
- La remissione di querela, una volta documentata e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della sentenza per quel capo senza rinvio.
- Le istanze dell'imputato detenuto dirette a ottenere la partecipazione al giudizio di appello devono essere presentate nei termini previsti dalle norme emergenziali e/o procedurali (es. art. 23-bis DL 137/2020 conv. L.176/2020); richieste tardive possono rendere infondata la doglianza per presunta violazione di nullità procedurali.
- La mera affermazione di voler comparire non produce automaticamente l'obbligo della corte di trattare il giudizio in presenza: va verificata la tempestività e la correttezza formale della richiesta.
- In caso di estinzione di taluni capi di imputazione, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio quanto estinto e rinviare ad altra sezione della Corte d'appello la riliquidazione della pena limitatamente ai reati residui.
- Per la difesa è essenziale produrre documentazione probatoria tempestiva (es. verbali di remissione della querela, richieste di partecipazione) e rispettare i termini procedurali per evitare l'inammissibilità o il rigetto delle eccezioni processuali.
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