Cassazione Penale, Sentenza n. 24023/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per più periodi di detenzione, parte dei quali scontati all'estero e parte in Italia. Il magistrato di sorveglianza aveva parzialmente rigettato l'istanza per alcuni semestri, ritenendo ostativi due illeciti disciplinari (rifiuto di rientrare in cella condivisa e acceso diverbio con altro detenuto) e aveva inoltre dichiarato inammissibile la richiesta per altri periodi, valorizzando un diverso illecito disciplinare del 12.3.2020 relativo al possesso di un telefono cellulare con caricabatterie. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego, ritenendo assorbito un ulteriore periodo di detenzione. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice valutato in modo indistinto l'intero periodo di detenzione all'estero, anziché suddividerlo in semestri autonomi, e per aver esteso automaticamente il giudizio negativo ai periodi contigui senza adeguata motivazione sulla gravità dell'illecito e sulla sua incidenza sul percorso rieducativo; 2) violazione di legge e motivazione apparente in relazione a un periodo successivo di detenzione in Italia, asseritamente "assorbito" senza indicare in quale semestre dovesse essere collocato né effettuare alcuna valutazione sulla condotta relativa a quel periodo; 3) ulteriore violazione di legge e motivazione apparente per il diniego riferito ad altri semestri, ritenuto automatico sulla base di due illeciti disciplinari senza concreta valutazione della loro effettiva gravità e della loro incidenza sul trattamento rieducativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha osservato che, in materia di liberazione anticipata, l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale sia alla proposizione del ricorso sia alla decisione; nel caso di specie il ricorrente era stato scarcerato per fine pena il 6.2.2026, quindi l'utilità pratica della decisione richiesta era venuta meno prima della pronuncia. La Corte ha precisato che la sopravvenuta carenza di interesse non era imputabile al ricorrente, sicché ha escluso l'onere del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
La difesa denunciava una non corretta applicazione della norma sulla liberazione anticipata, nel senso che il beneficio va valutato con riferimento ai singoli semestri e alla concreta adesione del detenuto al trattamento rieducativo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 568, comma 4, c.p.p.
L'interesse a impugnare è requisito concreto e attuale, da apprezzare in chiave utilitaristica, in relazione all'effettiva idoneità del gravame a rimuovere o migliorare la posizione processuale del ricorrente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non si applica se la causa di inammissibilità dipende da ragioni non imputabili al ricorrente e non vi è profilo di colpa o soccombenza.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per il principio di sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il ricorso per cassazione deve conservare un interesse concreto e attuale fino al momento della decisione; se il detenuto è nel frattempo scarcerato per fine pena, viene meno l'utilità pratica del sindacato di legittimità e il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., va valutato in termini utilitaristici: occorre che l'annullamento richiesto sia idoneo a produrre un vantaggio effettivo e attuale per la posizione del ricorrente.
- Quando la carenza di interesse sopravviene per un fatto non imputabile al ricorrente, l'inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
- Le censure relative alla liberazione anticipata, pur potenzialmente fondate su una errata scansione semestrale o su una motivazione insufficiente circa la gravità degli illeciti disciplinari, restano irrilevanti se nel frattempo è sopravvenuta la scarcerazione e viene meno ogni utilità concreta della decisione.
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