Sentenza del 27/09/2022 n. 4104 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Competenza per territorio - Correlazione con il domicilio fiscale del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la competenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso la cartella esattoriale, sostenendo che la cartella non fosse stata emessa dall'ente territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. La questione ha richiesto di valutare se la successione di Equitalia S.p.A. nell'Agenzia delle Entrate - Riscossione altersse o modulasse i criteri di competenza territoriale e come debba essere valorizzata la relazione tra ambito operativo del concessionario e domicilio fiscale del contribuente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la competenza territoriale sussiste e che la successione da Equitalia S.p.A. all'Agenzia delle Entrate - Riscossione non modifica i principi applicativi. È stata confermata l'importanza di valorizzare la correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario e il domicilio fiscale del contribuente, compatibilmente con le esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa; pertanto il gravame del contribuente è stato respinto e la cartella ritenuta valida rispetto alla competenza territoriale.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 12
L'articolo relativo al domicilio fiscale è stato interpretato come criterio fondamentale per individuare la competenza territoriale a fini di notifica ed emissione della cartella; il domicilio fiscale del contribuente deve essere valorizzato nella verifica di competenza.
d.P.R. 602/1973, art. 24
Le norme sulla competenza e modalità di riscossione vanno applicate tenendo conto dell'ambito operativo del concessionario: l'art. 24 è stato letto in combinato disposto con la prassi di assegnazione territoriale del concessionario per garantire efficienza procedurale.
d.P.R. 602/1973, art. 46
Le disposizioni richiamate sono state interpretate nel senso che la competenza territoriale non viene meno per effetto del cambio del soggetto concessionario; le regole sostanziali sulla riscossione continuano a trovare applicazione, sempre con riferimento al domicilio fiscale.
Cass. ord. 20458/2019
Citata come giurisprudenza di legittimità che conferma la necessità di valorizzare la correlazione tra ambito operativo del concessionario e domicilio fiscale del contribuente nella verifica della competenza territoriale.
Cass. 8049/2017
Riferimento giurisprudenziale che consolida l'orientamento secondo cui la competenza territoriale per la riscossione si determina anche in relazione all'ambito operativo del concessionario e non è alterata da ragioni formali connesse al cambio del concessionario.
Massime di principio
- La competenza territoriale per l'emissione della cartella esattoriale va valutata principalmente in relazione al domicilio fiscale del contribuente; se il domicilio ricade nell'ambito operativo del concessionario, la competenza sussiste.
- La successione di soggetti incaricati della riscossione (es. Equitalia -> Agenzia delle Entrate - Riscossione) non altera le regole di competenza: non costituisce di per sé motivo di incompetenza territoriale.
- Le esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività di riscossione giustificano una interpretazione che valorizzi l'operatività territoriale del concessionario, evitando formalismi che impediscano l'azione amministrativa legittima.
- Il contribuente che contesta la competenza territoriale deve dimostrare concretamente l'assenza di correlazione tra il suo domicilio fiscale e l'ambito operativo dell'ufficio che ha emesso la cartella; mere eccezioni formali difficilmente prevalgono.
- In presenza di dubbi sulla competenza, è opportuno verificare preventivamente il domicilio fiscale risultante dagli atti e l'assegnazione territoriale del concessionario; in caso di fondatezza, proporre tempestiva eccezione di incompetenza davanti all'autorità giudiziaria competente.
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