Sentenza del 31/01/2017 n. 2408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.A.F. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, le aveva negato il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001-2003. Con l'unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e un vizio di motivazione, contestando che ricorresse il presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTR lo aveva ravvisato nella disponibilità di uno studio attrezzato, nella collaborazione di una segretaria e nell'obbligo di nominare un sostituto in caso di impedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha stabilito che lo studio e le attrezzature richiesti dalla convenzione con il SSN, in quanto indispensabili e obbligatori, non dimostrano da soli un'autonoma organizzazione; non rilevano, a tale fine, i compensi per la sostituzione obbligatoria durante malattia o ferie. In generale, il presupposto manca se i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e il lavoro altrui non supera quello di un dipendente con mansioni esecutive. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Spese dell'intero processo compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Per l'IRAP, l'attività professionale è autonomamente organizzata solo se la dotazione strumentale o il lavoro altrui superano i livelli minimi indicati; l'impiego di beni indispensabili e di un solo dipendente con mansioni esecutive non basta.
Art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270
La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
Lo studio e le attrezzature prescritti dalla convenzione con il SSN costituiscono il minimo necessario per l'attività del medico convenzionato e non provano, da soli, un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP.
Massime di principio
- Per il medico di medicina generale convenzionato con il SSN, studio e attrezzature imposti dalla convenzione non integrano, da soli, un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- I compensi corrisposti ai colleghi per le sostituzioni obbligatorie durante malattia o ferie non sono, di per sé, indice di autonoma organizzazione.
- La presenza di lavoro dipendente va valutata in concreto: non basta l'impiego di un dipendente con sole mansioni esecutive; occorre verificare se l'apporto lavorativo ecceda tale soglia e se i beni strumentali superino il minimo indispensabile.
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