Sentenza n. 3352/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti; - dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022, per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n. 52 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e dei relativi allegati; - della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022.” e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022 “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018-rettifica allegato determina DG 466/2019”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “adempimento verifica ministeriale sull’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche” e dei relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 10 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale n. 1356 prot. 26987 del 28/11/2022 e pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 29/11/2022 avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 21” e dei relativi allegati; - della nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale prot. n. 0027077 del 29/11/2022 comunicata a mezzo pec in pari data avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”; - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda regionale della salute - ARES Sardegna n. 243 del 15/11/2022 avente ad oggetto “Ripiano spesa dispositivi medici anni 2015-Legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato 18, n. 145. Certificazione fatturato” e dei relativi allegati; - della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15/11/2022 e dei relativi allegati; - della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15/11/2022 e dei relativi allegati; - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari – AOU Sassari n. 1044 del 15/11/2022 avente ad oggetto “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015-2015-2017-2018 – Art. 9 ter, commi 8 e 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125” e dei relativi allegati; - per quanto occorrer possa della Determinazione Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale n. 1471 del 12/12/2022 di sospensione dell’efficacia della determina n. 1356 del 28/11/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; D) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2023 e depositato in data 20 febbraio 2023, per l’annullamento - dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 pubblicato in data 12/12/2022, avente ad oggetto: “art. 9 ter del DL 19/6/2015 n. 78 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 co. 1 L. 6/8/2015 n. 125 – Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018” e dei relativi allegati; - della delibera ASL Bari DG n. 2188 del 14/11/2022; - della delibera ASL Barletta – Andria – Trani DG n. 1586 DEL 14/11/2022; - della delibera ASL Brindisi DG n. 2848 del 14/11/2022; - della delibera ASL Foggia CS n. 680 del 14/11/2022; - della delibera ASL Lecce CS n. 392 del 14/11/2022; - della delibera ASL Taranto DG n. 2501 del 14/11/2022; - della delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Foggia CS n. 596 del 14/11/2022; - della delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari DG n. 1148 del 14/11/2022; - della delibera IRCCS De Bellis DG n. 565 del 14/11/2022; - della delibera dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II DG n. 619 del 14/11/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; E) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2023 e depositato in data 21 febbraio 2023, per l’annullamento - del decreto n. 24681 del 14/12/2022 pubblicato in data 14/12/2022, del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Centro; - della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore Generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; - della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; - della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; - della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; - della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; - della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; - della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana; - della comunicazione del 18/11/2022 del Direttore Centrale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana di integrazione alla comunicazione di avvio; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 febbraio 2023 e depositato in data 21 febbraio 2023, per l’annullamento - della determinazione n. DPF/121 del 13/12/2022 pubblicata il 14/12/2022 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento Sanità avente ad oggetto: “DM 6/7/2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – Adempimenti Attuativi” e dei relativi allegati; - della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022 del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di istituzione di una Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici; - della comunicazione del 10/11/2022 del Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo; - della relazione – nota prot. RA/0525691/22 del 12/12/2022 del Servizio programmazione economico – finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 01 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n. 1493 del 22/8/2019 recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici 2015-2016-2017-2018” - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 01 Avezzano – Sulmona – L'Aquila n. 2110 del 14/11/2022 recante: ‘Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557’”; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 02 Lanciano – Vasto - Chieti n. 373 del 13/8/2019 recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter co. 8 e 9 del DL 78/15 convertito in L. 125/15 e s.m.i. - Certificazione del fatturato anni 2015-2016-2017-2018 per dispositivi medici”; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti n. 1601 del 14/11/2022 recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557”; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 03 Pescara n. 1043 del 22/8/2019 recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni da 2015 – 2018 DL 78/2015 art. 9 co. 8 e 9” - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022 recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557”; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 04 Teramo n. 1513 del 22/8/2019 recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter co. 8 e 9 del DL 78/15 convertito in L. 125/15 e s.m.i. - Certificazione del fatturato anni 2015-2016-2017-2018 per dispositivi medici”; - della deliberazione del Direttore Generale della ASL 04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022 recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015 – 2018 art. 9 ter DL 78/15 modificato con L. 145/18 art. 1 co. 557”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; G) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 22 febbraio 2023, per l’annullamento - della determinazione n. 24300 del 12/12/2022 pubblicata in data 13/12/2022 della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018 ai sensi del co. 9-bis dell’art. 9-ter del D.-L. 78/15 e dei relativi allegati; - della nota della Regione Emilia-Romagna del 13/8/2019 prot. n. 0645107 di ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui alla citata normativa; - delle deliberazioni di individuazione e certificazione del fatturato relativo agli anni 2015-2016-2017-2018 per ogni singolo fornitore di dispositivi medici e precisamente: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza, n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma, n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena, n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna, n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola, n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara, n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna, n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma, n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena, n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli; - della nota della Regione Emilia-Romagna del 25/9/2019 prot. 0722665 di trasmissione al Ministero della Salute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; H) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 7 febbraio 2023 e depositato in data 27 febbraio 2023, per l’annullamento - del decreto n. 29985 del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia avente ad oggetto l’adozione del decreto di definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 9-ter co. 9-bis del D.-L. 78/2015 e dei relativi allegati; - dei decreti n. 634/19 e n. 696/19 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - dei decreti n. 692/19 e nota prot. 18453/19 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - dei decreti n. 441/19 e n. 187/19 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 145/19 dell’Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); - del decreto n. 376/19 dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - dei decreti n. 149/19, n. 130/19 e n. 101/19 dell’IRCCS Burlo Garofalo di Trieste (Burlo); - delle note del 21/8/2019 prot. 16508 e del 13/9/2019 prot. 17827 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); - delle note del 17/9/2019 prot. 17999 e del 18/11/2019 prot. 22613 della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 239210 della Direzione Centrale Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia; - della nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 02/12/2022 prot. 309687 e nota del 12/12/2022 prot. 287466 e dei relativi prospetti; - della nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30/11/2022 prot. 280946; - nota pec della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19/12/2022 avente ad oggetto “Avviso pagoPA” e relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; I) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 febbraio 2023 e depositato in data 28 febbraio 2023, per l’annullamento - della determina Dirigenziale Sanità e Welfare DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 pubblicata in data 15/12/2022 della Regione Piemonte avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 ai sensi dell'art. 9 ter co. 9 bis del DL 78/15 convertito in L. 125/15” e dei relativi allegati; - della comunicazione di avvio del procedimento del 24/11/2022 della Direzione Sanità; - della comunicazione pec del 15/12/22 della Direzione Sanità; - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1 e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2 e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3 e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4 e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5 e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC e dei relativi allegati; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO e dei relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; J) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 febbraio 2023 e depositato in data 28 febbraio 2023, per l’annullamento - della Determinazione n. 13106 del 14/12/2022 pubblicata in data 14/12/2022 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria – Giunta Regionale, avente ad oggetto “l’attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016-2017-2018 ex art. 9 ter del D.L. 19/6/2015 n. 78 convertito in Legge dall'art. 1 co. 1 L. n. 125/2015, certificato ai sensi dell'art. 9 ter co. 8 D.L. cit” e dei relativi allegati; - della Delibera della Direzione Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14/11/2022; - della Delibera della Direzione Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15/11/2022; - della Delibera della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366 dell'11/11/2022; - della Delibera della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 145 del 10/11/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; K) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2023 e depositato in data 2 marzo 2023, per l’annullamento - del decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto – Giunta Regionale n. 172 del 13/12/2022 pubblicato in data 14/12/2022 avente ad oggetto: “articolo 9 ter co. 9 bis del D.L. 19/6/2015 n. 78 – ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018 certificato dal D.M. 6/7/2022 e dal D.M. 6/10/2022 – definizione dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI n.1398 del 13/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA n. 2330 del 07/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA n. 2076 del 12/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE N. 1138 del 9-12-2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 5 POLESANA n. 1488 del 07/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA n. 826 del 12/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA n. 2322 del 09/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA n. 2001 del 07/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA n. 1240 del 13/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA n. 2560 del 09/12/2022; - della deliberazione dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA nr. 1176 del 12/12/2022; - della deliberazione dell’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO n. 1077 del 07/12/2022; - della nota Area Sanità e Sociale prot. 544830 del 24/11/2022; - della nota del 7/12/2022 della Azienda Zero prot. 34255; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; L) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 aprile 2023 e depositato in data 3 maggio 2023, per l’annullamento - dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023 pubblicato in data 08/02/2023, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati; - della Delibera D.G. ASL BRINDISI: n. 255 del 02/02/2023; - della Delibera C.S. ASL LECCE n. 134 del 03/02/2023; - della delibera ASL Bari DG n. 2188 del 14/11/2022; - della delibera ASL Barletta – Andria – Trani DG n. 1586 DEL 14/11/2022; - della delibera ASL Brindisi DG n. 2848 del 14/11/2022; - della delibera ASL Foggia CS n. 680 del 14/11/2022; - della delibera ASL Lecce CS n. 392 del 14/11/2022; - della delibera ASL Taranto DG n. 2501 del 14/11/2022; - della delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Foggia CS n. 596 del 14/11/2022; - della delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari DG n. 1148 del 14/11/2022; - della delibera IRCCS De Bellis DG n. 565 del 14/11/2022; - della delibera dell’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II DG n. 619 del 14/11/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; M) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 marzo 2025 e depositato in data 27 marzo 2025, per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27/11/2024, conosciuta il 24/1/25, con la quale il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha deciso di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/24 del 22/07/2024 e di aggiornare, per le motivazioni riportate nel provvedimento, l’entità delle quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi della normativa attualmente vigente e dei relativi allegati e nella specie dell'allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute da quest'ultime alla Regione Emilia-Romagna; - della nota prot. n. 73840 del 24/01/2025 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ha intimato ai singoli fornitori e tra questi alla Società Activa il pagamento degli importi di cui all’allegato 1 alla Determina n. 25860/24 nel termine di giorni trenta; - della delibera n. 160 del 03/02/2025 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con la quale è stato differito al 31/12/2025 il termine ultimo per il pagamento delle quote payback in sostituzione del termine di trenta giorni di cui alle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici in data 24/01/2025 e della relativa nota di trasmissione del 06/02/2025 prot.0121095.U; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 febbraio 2023; N) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 26 giugno 2025 e depositato in data 10 luglio 2025, per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/03/2025 avente ad oggetto: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e del relativo Allegato A avente ad oggetto “Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di Ripiano”, pubblicato per estremi sul BUR n. 38 del 28.4.2025; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di adozione delle linee guida sul payback, atti presupposti e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende obbligate e delle quote di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti regionali e delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione del fatturato e alla determinazione delle quote di payback per gli anni 2015-2018. Con tredici ricorsi per motivi aggiunti ha inoltre impugnato i provvedimenti di Marche, Sardegna, Puglia, Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Umbria e Veneto, nonché, successivamente, gli atti di aggiornamento e ricalcolo adottati da Emilia-Romagna e Marche. Il ricorso introduttivo era fondato su nove motivi: dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l. 98/2011 e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione di numerosi parametri costituzionali, della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del TFUE; violazione dell'art. 17 del d.l. 98/2011 per mancata considerazione dell'equilibrio economico complessivo delle Regioni; violazione delle garanzie partecipative, degli obblighi di trasparenza, motivazione e istruttoria; tardività e retroattività della certificazione degli sforamenti, con lesione dell'affidamento, della certezza dei rapporti e della buona fede; illogicità del meccanismo, ritenuto equivalente alla restituzione di corrispettivi contrattuali; illegittima inclusione nel fatturato dei servizi accessori oltre al costo dei dispositivi; illegittima considerazione dell'IVA; mancata considerazione della diversa composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria regionale e asserita distorsione della concorrenza; illegittimità derivata del decreto ministeriale sulle linee guida. Nei motivi aggiunti relativi alle Marche sono state contestate le attività regionali di ricognizione, individuazione delle imprese e quantificazione delle somme dovute, anche sotto il profilo del calcolo dell'IVA. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di avere versato la quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, mentre la Regione Marche ha contestato la correttezza del pagamento, ritenendolo inferiore al dovuto perché effettuato al netto dell'IVA.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo per infondatezza. Ha ritenuto che la disciplina del payback introdotta dall'art. 9-ter, comma 9, del d.l. 78/2015 abbia innovato e superato il precedente sistema, che poneva il ripiano esclusivamente a carico delle Regioni; pertanto, l'equilibrio economico regionale non era un elemento da considerare nella determinazione del payback. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo costituzionalmente legittimo il meccanismo, ragionevole e proporzionato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, non lesivo della libertà d'impresa, della proprietà, dell'affidamento, della riserva di legge o delle libertà economiche dell'Unione europea. Ha escluso la violazione della partecipazione procedimentale perché gli atti rientrano nell'art. 13 della l. 241/1990 e sono disciplinati dalle norme speciali dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, che non prevedono la partecipazione delle imprese alla formazione degli atti ministeriali, delle rilevazioni contabili o dell'accordo Stato-Regioni. Ha escluso difetti di istruttoria e motivazione, poiché la metodologia era normativamente definita e basata sui dati della voce BA0210 del modello CE consolidato regionale. Ha ritenuto non retroattiva la determinazione del payback nel 2022, essendo l'obbligo già conoscibile dal 2015 e il tetto nazionale del 4,4% già fissato; le imprese avrebbero dovuto considerare il rischio nei propri calcoli economici. Ha escluso che il payback incida sui contratti di fornitura o sui prezzi di gara, trattandosi di un prelievo successivo sulla sfera patrimoniale complessiva dell'impresa. Ha precisato che il fatturato rilevante riguarda il prezzo dei dispositivi medici e non i servizi accessori, la cui eventuale inclusione dipende da una contabilizzazione aziendale errata. Ha ritenuto salvaguardata la neutralità dell'IVA dalla possibilità di detrazione prevista dall'art. 9 del d.l. 34/2023. Ha infine giudicato ragionevole l'applicazione uniforme del tetto regionale del 4,4% per il quadriennio 2015-2018, senza illegittime disparità o restrizioni concorrenziali. I ricorsi per motivi aggiunti primo e tredicesimo, relativi agli atti della Regione Marche, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa: gli atti regionali sono meri accertamenti tecnico-contabili e riepilogativi, privi di discrezionalità e di esercizio di potere autoritativo, mentre la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo di natura patrimoniale; la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La restante parte dei motivi aggiunti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del versamento della quota ridotta del 25% previsto dalla disciplina sopravvenuta, nei limiti in cui il pagamento risultava documentato e non contestato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, poneva il ripiano dello sforamento a carico della Regione; tale assetto è stato successivamente innovato dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 9-ter, commi 1, 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa, la certificazione dello sforamento, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano e la procedura regionale di individuazione delle imprese e delle quote dovute per gli anni 2015-2018. Il comma 9-bis attribuisce alle Regioni attività vincolate di ricognizione, individuazione e imposizione del pagamento.
art. 13 l. 241/1990
Esclude l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale agli atti amministrativi generali e agli atti regolati da discipline speciali; pertanto, le imprese fornitrici non avevano diritto a partecipare agli iter di formazione degli atti ministeriali e delle rilevazioni presupposte.
art. 181/CSR del 7 novembre 2019
Ha fissato il tetto regionale per gli anni 2015-2018 nella misura uniforme del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard.
decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022
Ha certificato, per gli anni 2015-2018, il superamento dei tetti di spesa e la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022
Ha adottato le linee guida propedeutiche agli atti regionali, definendo le modalità tecnico-contabili di ricognizione del fatturato e di determinazione delle quote.
art. 9, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Consente alle aziende di portare in detrazione l'IVA, scorporata secondo le modalità del d.P.R. 633/1972, dagli importi versati a titolo di payback, assicurando la neutralità dell'imposta.
art. 8, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto, nella disciplina originaria, il pagamento agevolato del 48% della quota di ripiano, con effetti estintivi dell'obbligazione.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
"Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali"
Ha introdotto una definizione agevolata mediante versamento del 25% degli importi originariamente dovuti; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie, mentre l'accertamento regionale del versamento determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro gli atti regionali.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Consente, nella sentenza in forma semplificata, il richiamo a precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il riferimento alle precedenti decisioni richiamate nella motivazione.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015 costituisce una misura di razionalizzazione della spesa sanitaria distinta dal precedente sistema di ripiano posto integralmente a carico delle Regioni; pertanto, per gli anni soggetti alla disciplina del payback, l'obbligo delle aziende fornitrici non viene meno per il solo fatto che la Regione abbia conseguito l'equilibrio economico complessivo.
- La determinazione tardiva, nel 2022, degli sforamenti relativi agli anni 2015-2018 non rende retroattivo il payback, quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i suoi criteri essenziali erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture; l'impresa del settore non può invocare un affidamento sulla conservazione integrale dei ricavi contrattuali.
- Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. 78/2015, quando si limitano a verificare e riepilogare dati contabili, individuare le aziende e applicare percentuali predeterminate, sono attività vincolate e prive di esercizio di potere autoritativo; le controversie sul corretto calcolo della quota dovuta riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione ordinaria.
- Le attività di ricognizione del fatturato rilevante per il payback devono riferirsi ai costi dei dispositivi medici contabilizzati nella voce BA0210 del modello CE; i costi di servizi accessori, se distinti e correttamente contabilizzati, non costituiscono fatturato relativo ai dispositivi, mentre la loro inclusione dovuta a errata contabilizzazione non è imputabile all'amministrazione ministeriale.
- La mancata partecipazione delle aziende fornitrici agli atti ministeriali, alle rilevazioni contabili e all'accordo Stato-Regioni non determina illegittimità quando tali procedimenti rientrano nell'ambito degli atti esclusi dall'applicazione della disciplina generale sulla partecipazione ai sensi dell'art. 13 della l. 241/1990 e la disciplina speciale non prevede il contraddittorio degli operatori.
- La previsione normativa che consente di detrarre l'IVA, secondo le modalità previste dal d.P.R. 633/1972, dagli importi versati a titolo di payback è idonea a salvaguardare la neutralità dell'imposta, anche se il fatturato utilizzato per il calcolo dello sforamento è considerato al lordo dell'IVA.
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