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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29586/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che li ha dichiarati corresponsabili di concorso in furto pluriaggravato. Le censure principali sono: insufficiente prova della responsabilità individuale fondata su una mera piattaforma indiziaria e su deposizioni non specifiche; mancata individuazione del contributo concreto di ciascun imputato; errata qualificazione delle circostanze aggravanti (violenza sulle cose, numero di persone, avere agito in tempo di notte e la minorata difesa ex art. 61 n.5 c.p.), con particolare rilievo al fatto che lo stabilimento era abbandonato e le cose sarebbero state "res derelictae" e di valore trascurabile; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 danno di lieve entità e attenuanti generiche ex art. 133 c.p.); richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato il compendio probatorio (arresto in flagranza all'interno dello stabilimento, ingresso con furgone, effrazione della catena/lucchetto, permanenza ed asportazione di beni) e che tali elementi siano convergenti nel dimostrare la partecipazione dei ricorrenti e il loro contributo concorsuale, anche nella forma di contributo agevolatore (art. 110 c.p.). Ha confermato la sussistenza delle aggravanti (art. 625 nn. 2 e 5 e art. 61 n.5 c.p.), ritenendo fondato l'accertamento della "minorata difesa" per la notte, la scarsa illuminazione e l'isolamento del luogo e la consapevolezza degli agenti di avvantaggiarsene. Ha escluso il carattere di "res derelictae" e il valore trascurabile dei beni, motivando la negazione delle attenuanti e della causa di non punibilità ex art. 131-bis, anche in considerazione della pena edittale del reato di furto (art. 625 u.c.) e della presenza di plurime aggravanti. Si dà atto che la Corte d'appello aveva comunque riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 c.p. e rideterminato le pene, riconoscendo a Finocchi benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione); tali statuizioni non sono state cassate.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    riqualificato il fatto ai sensi dell'art.56 cod.pen

    La Corte d'appello ha operato una riqualificazione in termini di tentativo (art. 56 c.p.), valutando la fattispecie anche sotto il profilo della tipologia del reato tentato/consumato

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone rileva anche quando il contributo sia di natura "agevolatrice": non è necessaria l'efficacia causale assoluta, basta un contributo esteriormente apprezzabile idoneo ad aumentare la possibilità di riuscita del reato

  • art. 625 c.p. (e ultimo comma)

    Norma che incrimina il furto; la pena edittale prevista e le aggravanti collegate (ult. comma) sono rilevanti anche ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis)

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze..., la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa"

    L'aggravante della "minorata difesa" richiede accertamento concreto: esistenza di circostanza astrattamente idonea (es. tempo di notte), produzione in concreto dell'ostacolo alle difese e sfruttamento da parte dell'agente. Nel caso oggetto la scarsa illuminazione e l'isolamento hanno soddisfatto questi requisiti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclusa in presenza di plurime aggravanti e quando la pena prevista (o quella derivante dalla fattispecie) supera i limiti di riferimento (il decreto legislativo n. 150/2022 ha inciso sui parametri, ma resta necessario il requisito della modesta offensività)

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per danno di lieve entità; nel caso la Corte ha ritenuto che il numero e la tipologia delle cose sottratte non consentissero di qualificare il danno come di lieve entità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può valorizzare l'elemento che ritiene preponderante ai fini del riconoscimento delle attenuanti, con motivazione non sindacabile in Cassazione se congrua e non contraddittoria

  • Sez. U. n. 40275/2021 (Cardellini)

    "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta \"minorata difesa\"..."

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il tempo di notte può integrare l'aggravante se dimostrato l'effetto concreto sulla capacità di difesa e il vantaggio colto dall'agente

Massime di principio

  • In materia di concorso di persone (art. 110 c.p.) il contributo rilevante può essere anche solo "agevolatore"; non è necessario dimostrare che la condotta di ciascuno sia stata causa unica dell'evento
  • La Corte di legittimità non può riformare la ricostruzione probatoria del merito se non vi è vizio di diritto: le alternative plausibili proposte dalla difesa non sono motivo di cassazione se la giustificazione del giudice del merito è congrua
  • Per l'aggravante della "minorata difesa" (art.61 n.5 c.p.) il "tempo di notte" è astrattamente idoneo, ma occorre sempre verificare concretamente che le condizioni di luogo/tempo abbiano effettivamente ostacolato le possibilità di difesa e che l'agente ne abbia profittato
  • La qualificazione delle cose come "res derelictae" è ostativa alla rilevanza del danno; occorre prova concreta dell'abbandono e del disinteresse del proprietario: deduzioni generiche non bastano
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è difficilmente compatibile con la presenza di plurime aggravanti o quando la pena edittale di riferimento superi i limiti previsti per il riconoscimento
  • Il giudice di merito può escludere le attenuanti generiche motivando su elementi preponderanti della personalità o del reato; tale motivazione, se non contraddittoria e congrua, è difficilmente sindacabile in Cassazione
  • Chi intende far valere circostanze esimenti o attenuanti di particolare natura deve fornire elementi fattuali concreti e specifici, non semplici argomentazioni alternative

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