Sentenza del 03/11/2022 n. 32433 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso IRPEF per l'anno indicato sulla base di una dichiarazione rettificativa (D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8‑bis) ritenuta dall'Ufficio tardiva e non presentata per via telematica. In primo grado e in appello la domanda di rimborso era stata respinta per tardività; la Corte di cassazione annullò parzialmente e rinviò per nuovo giudizio. In sede di rinvio la Corte territoriale della Lombardia accolse l'appello del contribuente e riconobbe il diritto al rimborso, ma l'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che la C.T.R. si era limitata a pronunciarsi sulla tardività della dichiarazione integrativa e non aveva esaminato il merito della pretesa (ossia la validità della dichiarazione rettificativa della società Frulin Sas e la spettanza dell'agevolazione "Tremonti Bis"), come le era stato demandato con la precedente cassazione. L'Agenzia deduceva inoltre che la giurisdizione del giudice del rinvio imponeva la valutazione completa della domanda, non un deciso limitato alla tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), ritenendo che la Corte territoriale, nel pronunciarsi esclusivamente sulla tardività della dichiarazione integrativa, abbia omesso di decidere nel merito della domanda come le era stato demandato con il precedente rinvio. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda al riesame completo (compresa la verifica degli eventuali giudicati formatisi nel frattempo) e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998
La norma disciplina la dichiarazione rettificativa e i suoi presupposti/formalità; nell'occasione l'Ufficio aveva eccepito la tardività e la mancata trasmissione telematica come causa di inammissibilità della rettifica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norme processuali tributarie richiamate in relazione alla funzione del giudice del merito e alla necessità di decidere compiutamente sulle questioni rimesse, non limitandosi a profili accessori.
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Art. 112 C.p.C. (principio dispositivo e onere delle parti) e art. 360(1)(4) indicante i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di violazione di norme procedurali e di omessa decisione del merito.
L. n. 383 del 2001 (cd. "Tremonti Bis")
L'agevolazione oggetto delle rettifiche; la sua spettanza era contestata dall'Agenzia e vi era giurisprudenza della Corte che in casi analoghi aveva escluso l'agevolazione per la società interessata.
Cass. n. 7625/2014
Precedente della Corte che aveva escluso la spettanza della agevolazione "Tremonti Bis" in un giudizio analogo relativo a diversa annualità; richiamato dall'Agenzia come elemento ostativo al rimborso.
Cass. n. 15026/2014 e Cass. n. 17239/2019
Giurisprudenza richiamata sulla posizione del contribuente nel contenzioso tributario: il contribuente che impugna il diniego di rimborso ha qualità di attore sostanziale e quindi l'onere di allegare e provare i fatti che giustificano la pretesa; le difese dell'Ufficio restano comunque meramente difensive salvo che non sia formato giudicato interno.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame, il giudice del rinvio deve decidere compiutamente sia sulle questioni procedurali (es. tardività, modalità di presentazione telematica) sia sul merito sostanziale rimesso dalla Corte stessa; non è ammissibile limitarsi ad un solo profilo quando il rinvio richiedeva l'esame completo.
- Il contribuente che chiede il rimborso ha l'onere di allegare e provare i fatti che fondano la richiesta; tuttavia le difese dell'Amministrazione (sull'inesistenza dei fatti o sulla diversa qualificazione giuridica) restano difensive e non sono soggette a preclusioni processuali, salvo che non si sia formato un giudicato interno.
- Decisioni favorevoli o sfavorevoli emesse per annualità diverse possono influenzare l'argomentazione ma non vincolano il giudice se non sono passate in cosa giudicata e se riguardano fatti/periodi non identici; il giudice del rinvio deve verificare l'esistenza di eventuali giudicati intervenuti nel frattempo.
- Se la validità della rettifica di una società è posta in discussione e da essa dipende il diritto del socio al rimborso, il giudice deve valutare la validità della rettifica societaria e la sua possibile efficacia nei confronti del socio prima di riconoscere il rimborso.
- La mancata o tardiva presentazione telematica di una dichiarazione rettificativa può essere rilevante ma non automaticamene risolutiva: occorre valutare l'effettiva incidenza del vizio formale sul diritto al rimborso e se la regolarizzazione o altre circostanze consentano comunque l'accoglimento della domanda.
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