Cassazione Penale, Ordinanza n. 38087/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente, già ritenuto responsabile nei giudizi di merito della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la sentenza di merito avesse escluso il beneficio in modo non corretto.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. fosse stata esclusa in modo congruo e logicamente coerente, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, i danni a cose provocati dalla guida e l'elevata esposizione a pericolo degli altri utenti della strada, solo casualmente non coinvolti nel sinistro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
individua il reato di guida in stato di ebbrezza nella forma più grave contestata e già ritenuta sussistente nei giudizi di merito.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi il disvalore oggettivo della condotta, il pericolo creato e gli ulteriori elementi fattuali, con motivazione congrua e immune da vizi logici.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito la fondi su una motivazione coerente e logicamente non contraddittoria, ancorata a specifici elementi fattuali del caso concreto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il disvalore oggettivo della condotta, il danno cagionato e l'elevata esposizione a pericolo di terzi costituiscono elementi idonei a escludere la particolare tenuità del fatto.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle circostanze già apprezzate dai giudici di merito, ove la motivazione impugnata sia congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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