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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24126/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva partecipato a un concorso per assistente tecnico bandito dalla USL Lecce 1, risultando utilmente collocato in graduatoria. Sosteneva che l'ente, in data 24.4.1992, non avesse fatto corretta applicazione della graduatoria ancora efficace e avesse invece bandito un nuovo concorso per la stessa qualifica. Quel nuovo bando era stato poi sospeso in via cautelare dal Consiglio di Stato e successivamente annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato solo nell'aprile 2008. Il ricorrente deduceva inoltre di essere stato assunto nel 1994 solo in via condizionata all'esito del giudizio amministrativo e domandava il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il ritardo nell'assunzione, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del giudicato della sentenza amministrativa di annullamento. I motivi di ricorso in cassazione censuravano: 1) l'erronea equiparazione tra provvedimenti cautelari e decisioni di merito nel processo amministrativo; 2) la violazione delle norme sulla prescrizione, per avere la corte territoriale fatto decorrere il termine dal 1994 anziché dal 2008; 3) e gli altri motivi rimasti assorbiti riguardavano prove, spese e contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi del lavoratore secondo cui il ricorso amministrativo per l'annullamento dell'atto illegittimo aveva effetto interruttivo della prescrizione dell'azione risarcitoria fino al passaggio in giudicato della sentenza del TAR. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché rivaluti la prescrizione alla luce del principio secondo cui il termine per l'azione risarcitoria non decorre prima del giudicato amministrativo, restando irrilevanti, ai fini del decorso della prescrizione, gli atti compiuti dall'amministrazione in esecuzione di provvedimenti cautelari. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi di ricorso. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come base formale delle censure di legittimità per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, la prescrizione dell'azione risarcitoria non decorreva prima del giudicato amministrativo, perché l'azione di annullamento era strumentale alla tutela del diritto al risarcimento.

  • art. 2947 c.c.

    È richiamato tra le norme sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la cui decorrenza è stata ritenuta sospesa/interrotta fino al giudicato amministrativo.

  • art. 2953 c.c.

    È richiamato nel quadro della conversione dell'azione e dei termini prescrizionali, ma la Corte afferma che nel caso concreto il dies a quo non poteva anticiparsi al 1994.

  • art. 1365 c.c.

    La corte territoriale lo aveva evocato per sostenere un ragionamento sulla condizione; la Cassazione non lo assume come base decisiva e valorizza invece l'effetto interruttivo della domanda amministrativa.

  • art. 1356 c.c.

    È citato dal ricorrente per sostenere che il titolare di un diritto sottoposto a condizione può esercitarlo in pendenza della condizione; la Corte non fonda la decisione su tale norma ma sul principio dell'interruzione permanente della prescrizione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per evidenziare la funzione di tutela cautelare e il diritto al giusto processo, in contrasto con l'equiparazione operata dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una parte fa valere davanti al giudice amministrativo l'annullamento di un atto che si assume causativo del danno, tale iniziativa può interrompere la prescrizione dell'azione risarcitoria successivamente proposta davanti al giudice ordinario, perché l'azione demolitoria è strumentale alla tutela del diritto soggettivo al risarcimento.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione può permanere per tutta la durata del processo amministrativo e la prescrizione del diritto al risarcimento inizia nuovamente a decorrere solo dal passaggio in giudicato della decisione che definisce quel giudizio.
  • Ai fini della prescrizione non possono essere valorizzati, in senso anticipatorio del dies a quo, gli atti medio tempore compiuti dall'amministrazione in esecuzione di provvedimenti cautelari, poiché tali provvedimenti non hanno efficacia definitiva equiparabile alla decisione di merito.
  • La distinzione tra interesse legittimo all'annullamento e diritto soggettivo al risarcimento non esclude che la domanda amministrativa possa produrre effetti interruttivi sul termine prescrizionale del diritto al risarcimento, quando vi sia un nesso stretto di strumentalità tra i due rimedi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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