Cassazione Penale, Ordinanza n. 29083/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado a carico dell'imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 590-bis, comma 2, e 590-ter c.p., per fatti commessi il 17 ottobre 2017. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, l'intervenuta prescrizione del reato e, dall'altro, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello. La Suprema Corte ha ritenuto che, per i reati commessi nel periodo indicato, continui ad applicarsi la disciplina della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017, in quanto il criterio della legge più favorevole impone il raffronto tra la sospensione del decorso della prescrizione prevista dal testo dell'art. 159, comma 2, c.p. e l'art. 161-bis c.p. introdotto dalla legge n. 134 del 2021; conseguentemente, nel caso concreto, il reato non era prescritto. Quanto al resto, il motivo è stato reputato generico e privo di specificità, perché non confrontava le argomentazioni della decisione impugnata e non esponeva in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la prescrizione del reato, ritenendo applicabile la disciplina della legge n. 103 del 2017 per i fatti commessi nel 2017, e ha inoltre rilevato la totale genericità delle ulteriori censure, prive di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del fatto tipico, ma la assume come titolo del reato contestato.
art. 590-ter c.p.
Norma incriminatrice richiamata come ulteriore titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 2, comma 4, c.p.
Il criterio della lex mitior viene applicato nel confronto tra le discipline della prescrizione succedutesi nel tempo, ai fini dell'individuazione del regime più favorevole per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
art. 159, comma 2, c.p.
È richiamato nel testo della disciplina previgente della sospensione del decorso della prescrizione, da porre a raffronto con la normativa successiva.
art. 161-bis c.p.
Norma introdotta dalla legge n. 134 del 2021, richiamata come termine di raffronto nella valutazione del regime prescrizionale applicabile.
art. 616 c.p.p.
È la base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Viene indicata come disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019, per effetto del raffronto tra i regimi di prescrizione succedutisi nel tempo.
legge 27 settembre 2021, n. 134
È richiamata per l'introduzione dell'art. 161-bis c.p., rilevante nel confronto tra le discipline della prescrizione.
Massime di principio
- Per i fatti commessi nel periodo intermedio tra riforme della prescrizione, la determinazione della disciplina applicabile va compiuta mediante confronto tra i regimi succedutisi nel tempo alla luce del criterio della legge più favorevole, assumendo come termini di raffronto le specifiche modifiche normative sulla sospensione del decorso della prescrizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non confronta in modo puntuale le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in deduzioni assertive, prive di specifiche indicazioni in fatto e in diritto.
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione deve essere sorretta da un corretto inquadramento del regime temporale applicabile; in difetto, la censura non può essere accolta e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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