Cassazione Penale, Sentenza n. 22036/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di un microcellulare e di un cavo di alimentazione. L'indagata è contestata per reato connesso all'introduzione/ocultamento di dispositivi in occasione di un colloquio in carcere. Il ricorso deduceva: I) vizio di configurabilità del reato, asserendo che i dispositivi furono consegnati alla polizia penitenziaria e non al detenuto; II) manifesta illogicità e carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: facendo riferimento all'art. 391-ter cod. pen., ha affermato che la fattispecie sanziona anche la semplice introduzione di telefoni o dispositivi in istituto penitenziario quando effettuata con lo scopo di renderli disponibili a un detenuto; alla fattispecie concreta è stato attribuito fumus commissi delicti alla luce della relazione personale con il detenuto, dell'imminente colloquio, delle modalità di occultamento e della resistenza alla consegna, nonché della segnalazione del metal detector. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la doglianza generica: sebbene il decreto di convalida originario fosse privo di motivazione, il Pubblico Ministero ha integrato la motivazione in udienza di riesame, come risultante dal verbale, per cui non sussisteva vizio reclamato. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. pen.
Citato nel capo di imputazione quale norma richiamata; la Corte tuttavia si è soffermata sull'interpretazione della fattispecie più ampia richiamata dall'art. 391-ter.
art. 391-ter cod. pen.
Interpretata nel senso che non sanziona soltanto la consegna diretta al detenuto, ma anche la mera introduzione di telefoni o dispositivi in istituto penitenziario quando ciò sia compiuto con lo scopo di renderli disponibili a un ristretto; pertanto la mera introduzione con intento può integrare il fumus commissi delicti.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che censure sulla motivazione del provvedimento limitatamente a vizi di motivazione non sono sindacabili in Cassazione come tale; tuttavia la mancanza di motivazione del decreto può essere colmata in sede di riesame.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono contenere una motivazione, pur se concisa, che specifichi la finalità probatoria perseguita.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U 28/01/2004 Bevilacqua; Sez. 2 22/11/2019 Vallese; Sez. 4 19/09/2017 Gigante; Sez. 3 06/05/2014 Guarnieri)
Orientamento che ammette che il Pubblico Ministero possa colmare eventuali lacune motivazionali del decreto di convalida durante l'udienza di riesame, con il relativo effetto sul controllo del giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone la condanna alle spese del ricorso in caso di rigetto, applicata alla ricorrente.
Massime di principio
- L'introduzione di telefoni o dispositivi in un istituto penitenziario può integrare responsabilità penale anche se non vi sia consegna immediata al detenuto, quando esista l'intento di renderli disponibili al ristretto.
- Segni fattuali come rapporto personale con il detenuto, imminente colloquio, modalità di occultamento, resistenza alla consegna e rilevazioni al metal detector sono indici utili a provare il fumus commissi delicti.
- Il decreto di sequestro o di convalida deve contenere una motivazione, anche concisa; tuttavia una carenza motivazionale può essere sanata dal Pubblico Ministero in sede di riesame, con conseguente inattendibilità della censura generica sulla motivazione.
- Le censure generiche sulla motivazione del provvedimento sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare in modo specifico il vizio dedotto.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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