Cassazione Penale, Sentenza n. 27461/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso dello Stato impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva ricalcolato e aumentato l'indennizzo per ingiusta detenzione riconosciuto a Botos (circa euro 560.000). L'Amministrazione deduceva cinque motivi: 1) violazione del mandato di rinvio per aver esteso la valutazione del danno oltre il periodo indicato dalla Cassazione; 2) illegittima maggiorazione dell'indennizzo per un presunto isolamento carcerario non provato; 3) duplicazione di voci indennitarie e deviazione dal criterio aritmetico; 4) errata decorrenza degli interessi (fissata anteriormente alla pronunzia definitiva effettiva); 5) ingiustificata compensazione per un terzo delle spese di lite e mancata applicazione della decurtazione del 20% delle spese in coerenza con la diminuzione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, confermando la legittimità della rideterminazione dell'indennizzo operata dalla Corte territoriale (compresa la maggiorazione per la condizione di fatto assimilata all'isolamento e la valutazione equitativa non vincolata a rigidi criteri aritmetici) e la decisione sulla compensazione parziale delle spese. Ha invece accolto il quarto motivo relativo alla decorrenza degli interessi: essendo stata annullata con sentenza n. 10237/2020 la precedente ordinanza, le pronunce contenute in quella ordinanza non erano definitivamente efficaci e non potevano far decorrere interessi da data anteriore; la cassazione ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli interessi, stabilendo che la decorrenza debba essere fissata sulla base dell'art. 620, lett. l), c.p.p., e la Corte ha disposto la integrale compensazione delle spese nel giudizio di cassazione. In sintesi: confermati importo dell'indennizzo e valutazioni di merito; annullata solo la determinazione della decorrenza degli interessi, che deve decorrere dalla data indicata dalla Corte nella presente decisione.
Norme richiamate
art. 620, lett. l), codice di procedura penale
Usato per individuare la decorrenza degli interessi; la Corte ha ritenuto che, dopo l'annullamento della precedente ordinanza, gli interessi non potessero decorrere da una data anteriore e ha fissato la decorrenza in base a questo articolo.
Corte di cassazione, sentenza n. 10237 del 3 marzo 2020
Pronuncia di rinvio che aveva annullato parte della precedente liquidazione dell'indennizzo e indicato i criteri di valutazione dell'indennizzo (esigenza di adeguata motivazione, considerazione della durata della custodia cautelare e mancanza di parametri riconoscibili nella precedente valutazione). La Corte di legittimità ha richiamato tale sentenza per delimitare il mandato al giudice di rinvio.
Cass. Sez. IV, 23 ottobre 2009, n. 40906
Richiamata come principio giurisprudenziale che la liquidazione per la riparazione dell'ingiusta detenzione è una valutazione equitativa svincolata da parametri aritmetici fissi e deve tenere conto anche delle conseguenze familiari e personali.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro e ai criteri indicati dalla sentenza di annullamento, ma ha ancora margine valutativo per apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici.
- La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura equitativa: non è vincolata a un unico 'criterio aritmetico' e può considerare più voci di danno (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale) e le conseguenze personali e familiari.
- Condizioni detentive più afflittive (isolamento o situazione di fatto equivalente) possono giustificare una maggiorazione dell'indennizzo; l'accertamento di tali condizioni è valutazione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- La colpa parziale del detenuto nella causazione dell'evento riduce l'indennizzo percentualmente ma non impone automaticamente la medesima riduzione delle spese processuali; la compensazione delle spese segue una valutazione autonoma della soccombenza relativa.
- Se una pronuncia precedente è stata annullata dalla Cassazione, non può farsi decorrere interessi da quella pronuncia annullata; la decorrenza degli interessi va fissata in conformità alle norme procedurali e alla statuizione della cassazione.
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