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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27461/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso dello Stato impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva ricalcolato e aumentato l'indennizzo per ingiusta detenzione riconosciuto a Botos (circa euro 560.000). L'Amministrazione deduceva cinque motivi: 1) violazione del mandato di rinvio per aver esteso la valutazione del danno oltre il periodo indicato dalla Cassazione; 2) illegittima maggiorazione dell'indennizzo per un presunto isolamento carcerario non provato; 3) duplicazione di voci indennitarie e deviazione dal criterio aritmetico; 4) errata decorrenza degli interessi (fissata anteriormente alla pronunzia definitiva effettiva); 5) ingiustificata compensazione per un terzo delle spese di lite e mancata applicazione della decurtazione del 20% delle spese in coerenza con la diminuzione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, confermando la legittimità della rideterminazione dell'indennizzo operata dalla Corte territoriale (compresa la maggiorazione per la condizione di fatto assimilata all'isolamento e la valutazione equitativa non vincolata a rigidi criteri aritmetici) e la decisione sulla compensazione parziale delle spese. Ha invece accolto il quarto motivo relativo alla decorrenza degli interessi: essendo stata annullata con sentenza n. 10237/2020 la precedente ordinanza, le pronunce contenute in quella ordinanza non erano definitivamente efficaci e non potevano far decorrere interessi da data anteriore; la cassazione ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza degli interessi, stabilendo che la decorrenza debba essere fissata sulla base dell'art. 620, lett. l), c.p.p., e la Corte ha disposto la integrale compensazione delle spese nel giudizio di cassazione. In sintesi: confermati importo dell'indennizzo e valutazioni di merito; annullata solo la determinazione della decorrenza degli interessi, che deve decorrere dalla data indicata dalla Corte nella presente decisione.

Norme richiamate

  • art. 620, lett. l), codice di procedura penale

    Usato per individuare la decorrenza degli interessi; la Corte ha ritenuto che, dopo l'annullamento della precedente ordinanza, gli interessi non potessero decorrere da una data anteriore e ha fissato la decorrenza in base a questo articolo.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 10237 del 3 marzo 2020

    Pronuncia di rinvio che aveva annullato parte della precedente liquidazione dell'indennizzo e indicato i criteri di valutazione dell'indennizzo (esigenza di adeguata motivazione, considerazione della durata della custodia cautelare e mancanza di parametri riconoscibili nella precedente valutazione). La Corte di legittimità ha richiamato tale sentenza per delimitare il mandato al giudice di rinvio.

  • Cass. Sez. IV, 23 ottobre 2009, n. 40906

    Richiamata come principio giurisprudenziale che la liquidazione per la riparazione dell'ingiusta detenzione è una valutazione equitativa svincolata da parametri aritmetici fissi e deve tenere conto anche delle conseguenze familiari e personali.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro e ai criteri indicati dalla sentenza di annullamento, ma ha ancora margine valutativo per apprezzamenti di fatto non manifestamente illogici.
  • La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione è di natura equitativa: non è vincolata a un unico 'criterio aritmetico' e può considerare più voci di danno (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale) e le conseguenze personali e familiari.
  • Condizioni detentive più afflittive (isolamento o situazione di fatto equivalente) possono giustificare una maggiorazione dell'indennizzo; l'accertamento di tali condizioni è valutazione di fatto riservata al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • La colpa parziale del detenuto nella causazione dell'evento riduce l'indennizzo percentualmente ma non impone automaticamente la medesima riduzione delle spese processuali; la compensazione delle spese segue una valutazione autonoma della soccombenza relativa.
  • Se una pronuncia precedente è stata annullata dalla Cassazione, non può farsi decorrere interessi da quella pronuncia annullata; la decorrenza degli interessi va fissata in conformità alle norme procedurali e alla statuizione della cassazione.

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