Cassazione Penale, Sentenza n. 31493/2026 del 17/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per il tentato omicidio di due persone, per i reati connessi in materia di armi, per furto aggravato, incendio del veicolo usato per l'agguato, porto in luogo pubblico di una pistola, cessione continuata di stupefacenti ed estorsione per il recupero dei relativi crediti, con aggravante del metodo mafioso per la maggior parte dei fatti e con un trattamento sanzionatorio finale di 22 anni e 7 mesi di reclusione. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) nullità o inutilizzabilità/irrilevanza della lista testi del pubblico ministero depositata, secondo la difesa, oltre il termine di sette giorni liberi; 2) vizi di motivazione sulla ricostruzione del duplice tentato omicidio e dei reati connessi, con critica alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, alle immagini di videosorveglianza, alle conversazioni intercettate, alle tracce di DNA, al rapporto con le assoluzioni di altri coimputati e alla lettura del quadro indiziario; 3) vizi di motivazione sulla condanna per porto illegale della pistola bicolore, ritenendo che le conversazioni captate non dimostrassero la disponibilità dell'arma con animus rem sibi habendi; 4) vizi di motivazione sulla cessione di stupefacenti e sulle estorsioni finalizzate al recupero dei crediti, sostenendo che le persone offese avessero escluso il carattere intimidatorio delle condotte; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante del metodo mafioso, ritenuta insussistente perché non sorretta da una concreta forza intimidatrice evocativa del contesto mafioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto tempestivo il deposito della lista testi del pubblico ministero, perché il termine va riferito alla prima udienza in cui sia effettivamente aperto il dibattimento e non a un mero rinvio preliminare; nel caso concreto, alla prima udienza la fase introduttiva non era ancora esaurita. Sugli altri motivi ha reputato le censure generiche, reiterative e dirette a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, valorizzando la coerenza complessiva del compendio indiziario, la corretta valutazione unitaria delle dichiarazioni del collaboratore, la logica lettura delle intercettazioni e la congrua applicazione dei criteri sul metodo mafioso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente sul tema del deposito della lista testimoniale; la Corte ha ritenuto infondata la censura di tardività perché il termine va rapportato all'apertura effettiva del dibattimento.
art. 173 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tardività del deposito della lista testi; la Corte ha escluso la violazione, qualificando l'udienza come mero rinvio preliminare.
art. 492 c.p.p.
La Corte ha precisato che l'apertura del dibattimento, ai fini del termine per la lista testimoniale, coincide con la dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p.
art. 468 c.p.p.
Il termine per il deposito delle liste testimoniale decorre e si calcola rispetto alla prima udienza di trattazione successiva all'apertura del dibattimento, per evitare prove a sorpresa.
art. 533, comma 1, c.p.p.
Richiamato come standard di giudizio per l'affermazione di responsabilità sulla base di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato globalmente.
art. 192, comma 3, c.p.p.
La Corte ribadisce che la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore richiede un giudizio unitario di credibilità e attendibilità, con riscontri esterni idonei.
art. 416-bis.1 c.p.
L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando le modalità esecutive siano idonee a evocare, in concreto, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, facilitando la consumazione del reato.
art. 81 c.p.
La Corte dà atto dell'unificazione giuridica dei reati ritenuti di responsabilità ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel processo indiziario, la motivazione deve essere letta in modo unitario e non attraverso la frammentazione atomistica dei singoli indizi: la censura di legittimità è inammissibile quando si limita a una rilettura parcellizzata delle prove.
- La prova per chiamata di correo o del collaboratore di giustizia va apprezzata in modo complessivo, verificando credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni, senza imporre una sequenza rigida e separata tra questi passaggi.
- L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da logica e coerente con le massime di esperienza.
- Il termine per il deposito della lista testimoniale del pubblico ministero va riferito alla prima udienza in cui il dibattimento sia effettivamente aperto; se la prima udienza è un mero rinvio preliminare prima dell'apertura, il deposito resta tempestivo.
- L'aggravante del metodo mafioso ricorre quando le modalità concrete della condotta evocano, verso i consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e risultano funzionali a facilitare il reato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del materiale probatorio, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca.
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