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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22185 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sull'incentivo alle dimissioni. Il contribuente aveva presentato la domanda di rimborso il 7 luglio 2009, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea la disciplina italiana che applicava un'aliquota ridotta soltanto ai lavoratori oltre determinate soglie di età, diverse per uomini e donne. La questione era se il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorresse dalla sentenza della Corte di giustizia oppure dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria di rimborso del contribuente. Ha stabilito che il termine di decadenza quadriennale previsto per i rimborsi delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta, anche quando l'imposta sia stata applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia, pur avendo efficacia retroattiva, non riapre rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, poi art. 19, comma 4-bis, del nuovo T.U.I.R.

    Era prevista un'aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate ai lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini.

    La disciplina fiscale prevedeva un trattamento agevolato differenziato in base al sesso e all'età del lavoratore; tale disciplina è stata successivamente ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE

    La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto incompatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne la normativa italiana che stabiliva soglie di età differenti per beneficiare dell'aliquota ridotta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o da quella in cui è stata effettuata la ritenuta. Il termine continua ad applicarsi anche quando la norma impositiva sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • Sentenza Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani

    La pronuncia ha dichiarato incompatibile con la Direttiva 76/207/CEE la disciplina italiana dell'aliquota ridotta sugli incentivi alle dimissioni, ma la sua efficacia retroattiva non consente di superare termini di decadenza già maturati.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 2014

    Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle pronunce che rilevano l'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione europea incontra il limite dei rapporti esauriti, inclusi quelli definiti dall'intervenuta prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il rimborso solo rispettando i termini di decadenza già previsti dalla normativa nazionale.
  • Il termine per il rimborso decorre, in linea generale, dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che accerta l'incompatibilità della norma.
  • L'efficacia retroattiva di una pronuncia europea non riapre automaticamente rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
  • La certezza dei rapporti giuridici prevale sulla possibilità di ottenere il rimborso quando il termine previsto dalla legge sia ormai scaduto.
  • Per valutare una richiesta di rimborso in casi analoghi occorre verificare anzitutto la data del pagamento o della ritenuta, il termine decadenziale applicabile e la data di presentazione dell'istanza.

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