Cassazione Penale, Sentenza n. 14933/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale nella qualità di amministratore unico della Società Immobiliare Primula s.r.l. e aveva concesso la sospensione condizionale della pena. I motivi dedotti erano: (1) vizio di diritto relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) contestato, sostenendo che l'omessa tenuta dei libri negli ultimi tre anni era giustificata dall'oggettiva cessazione dell'attività e dal modesto volume d'affari; (2) vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante prevista (art. 62 n.4 c.p. e richiamo all'art.219 comma 3 legge fall.), sostenendo che il danno di speciale tenuità va valutato in relazione alla diminuzione della massa attiva e non al valore del passivo fallimentare; (3) vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi meno grave di bancarotta semplice documentale (assenza di dolo specifico, prova insufficiente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il Tribunale avessero motivato adeguatamente la sussistenza del dolo generico: l'omessa tenuta delle scritture negli ultimi tre anni, unita alla successiva consegna di documentazione ampiamente lacunosa, ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, indicando elementi logici e testimonianze a supporto. Ha escluso la riqualificazione nella forma colposa. Quanto all'attenuante per particolare tenuità del danno, la Corte ha confermato che, essendo impossibile ricostruire con certezza la diminuzione della massa attiva a causa della lacunosità documentale, l'attenuante non è applicabile. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare (riferimento alla bancarotta documentale)
La Corte richiama la distinzione tra occultamento delle scritture (che può richiedere dolo specifico se finalizzato a recare pregiudizio) e la fraudolenta tenuta delle scritture; l'omessa tenuta e la consegna lacunosa possono integrare la fattispecie a dolo generico quando impediscono la ricostruzione dell'attività e del patrimonio.
art. 219, comma 3, legge fallimentare 16/03/1942 n.267
L'attenuante per particolare tenuità del danno va valutata in relazione alla diminuzione della massa attiva effettivamente determinata dal comportamento del fallito; se la ricostruzione dell'attivo è incerta per lacunosità documentale, l'attenuante non può essere riconosciuta.
art. 62 n.4 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La censura verte sulla mancata concessione di una circostanza attenuante, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attenuante richieda accertamenti sulla misura del danno alla massa attiva che qui non erano possibili.
Massime di principio
- L'omessa tenuta dei libri contabili per un periodo prolungato, unita alla consegna successiva di documentazione lacunosa, può integrare la bancarotta fraudolenta documentale per dolo generico quando rende impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
- Il modesto volume d'affari o la scarsa operatività della società non esonerano dall'obbligo di redigere, conservare e consegnare le scritture contabili; la mera limitata attività non è di per sé scusante per l'omissione.
- L'attenuante per particolare tenuità del danno in materia fallimentare si valuta sulla diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per i creditori: se l'entità di tale diminuzione non può essere determinata a causa di documentazione incompleta, l'attenuante non è applicabile.
- Per ottenere la riqualificazione in una fattispecie meno grave (colposa) è necessario dimostrare l'assenza del dolo: la prova può derivare dalla durata, dalle modalità dell'omissione e dalla completezza della documentazione eventualmente consegnata.
- In fase di impugnazione è strategico mantenere coerenza nelle censure tra i vari gradi di giudizio; cambiamenti significativi di linea difensiva possono essere meno efficaci in Cassazione.
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