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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria: a) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andrano sull’istanza del 24.7.2024 trasmessa il 26.7.2024; b) dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’ istanza di cui al precedente punto a); nonché per la condanna - del Comune di Andrano a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.; per la nomina di un commissario “ad acta” incaricato di: - concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l’adempimento spontaneo.

Giustizia amministrativa202500232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Andrano sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei terreni, motivata dalla decadenza del vincolo espropriativo previsto dal PRG comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andrano sull’istanza del 24 luglio 2024, trasmessa il 26 luglio 2024, avente a oggetto la riqualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà in considerazione della decadenza del vincolo espropriativo impresso dal PRG comunale. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente, la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento espresso sull’istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il Comune di Andrano aveva riscontrato l’istanza con provvedimento del 26 marzo 2025, prodotto in giudizio. L’adozione del provvedimento espresso ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione sull’azione avverso il silenzio e alle consequenziali misure di condanna a provvedere e di nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, anche in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza dell’interessato, viene meno l’interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L’adozione del provvedimento espresso durante il giudizio avverso il silenzio rende prive di oggetto anche le richieste consequenziali di fissazione del termine per provvedere e di nomina del commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La mancata costituzione delle amministrazioni intimate può giustificare la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite in caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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