Sentenza del 19/04/2021 n. 571 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento e riliquidazione dei dazi su importazioni 2003: la società aveva dichiarato le merci alla voce 7410 2100 10 (fogli/lastre di politetrafluoroetilene - teflon) beneficianti sospensione tariffaria a dazio zero. L'Ufficio doganale di Venezia contestò la classificazione ritenendo la merce costituita da Copper Clad Laminate / FR-4 (resine epossidiche + fibre di vetro) e quindi da classificare alla sottovoce 7410210090, con aliquota 5,2%, recuperando dazi, IVA e interessi. La controversia ha riguardato inoltre se l'esonero previsto dall'art. 220 del Codice Doganale Comunitario (buona fede ed errore dell'autorità doganale) fosse applicabile in ragione di precedenti importazioni analoghe non contestate da altre autorità doganali.
La decisione
Il ricorso per riassunzione dell'Agenzia è stato rigettato. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado (CTP) con diversa motivazione ritenendo che l'Ufficio doganale non abbia assolto il proprio onere probatorio: la contestazione si è basata solo su informazioni reperite sul sito della fornitrice e non su analisi fisiche/tecniche del prodotto giacente in dogana. Pertanto la riliquidazione è priva di sufficiente motivazione. La Commissione ha compensato le spese del giudizio tra le parti, incluse quelle di Cassazione.
Norme richiamate
Regolamento CEE 2264/2002
Regolamento comunitario citato in relazione alla disciplina della sospensione tariffaria erga omnes (agevolazione doganale per talune merci). Viene richiamato per definire lo status di esenzione dichiarato dall'importatore.
Art. 220 Codice Doganale Comunitario (CDC)
c.2 lett. b) (richiamata nella motivazione)
L'esimente per errore dell'autorità doganale presuppone lo stato soggettivo di buona fede dell'operatore; l'onere della prova della buona fede grava sull'importatore, mentre all'autorità doganale incombe l'onere di dimostrare l'irregolarità delle certificazioni o l'inesattezza della classificazione. La Corte ha precisato che precedenti accettazioni non sono di per sé decisive.
Art. 53 D.Lgs. 546/1992
Norma processuale citata dall'importatrice per censurare l'ammissibilità del ricorso per riassunzione. La Commissione ha ritenuto la riassunzione ammissibile perché l'Ufficio ha riproposto i motivi di gravame e dunque ha implicitamente censurato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Sull'accertamento doganale grava l'onere della prova: se l'Amministrazione contesta la composizione o la classificazione della merce deve fornire elementi concreti (es. analisi fisico-chimiche, perizia) e non limitarsi a dati reperiti su siti web o documentazione non verificata.
- L'esimente prevista dall'art. 220 CDC richiede che l'importatore provi il proprio stato di buona fede; tuttavia la buona fede non si presume automaticamente per il solo fatto di precedenti importazioni non contestate.
- La mera accettazione in passato di classificazioni analoghe da parte di altre autorità doganali non impedisce controlli successivi: l'Amministrazione può riesaminare importazioni passate se fornisce adeguata motivazione probatoria.
- Se l'Ufficio opera la ripresa a tassazione senza adeguata istruttoria (in particolare senza verificare il bene giacente), la motivazione dell'accertamento può essere ritenuta insufficiente e l'atto annullabile.
- In controversie doganali complesse è opportuno che le autorità eseguano accertamenti tecnici sul prodotto (analisi di laboratorio, perizie) prima di emettere provvedimenti di riliquidazione; il procedimento amministrativo privo di tale accertamento è vulnerabile in sede giurisdizionale.
- Sul piano processuale, un ricorso per riassunzione è ammissibile se l'amministrazione ripropone e precisa i motivi di gravame: l'eccezione di inammissibilità va valutata caso per caso e non è automaticamente decisiva.
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