Sentenza del 09/05/2022 n. 14671 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento che avevano recuperato a tassazione, come reddito di lavoro dipendente per l'anno 2010, le somme corrisposte dall'A.S.P. in esecuzione di transazione derivante da pronunce del giudice del lavoro. Tali somme erano state riconosciute a titolo di risarcimento del danno per la mancata attivazione della 'retribuzione di risultato' (danno da perdita di chance). L'Agenzia le ha considerate reddito sostitutivo imponibile; i contribuenti hanno invece sostenuto che si trattava di danno emergente (perdita di chance) non soggetto a tassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo che le somme oggetto della transazione costituiscono risarcimento per danno emergente (perdita di chance di sviluppo professionale) e, quindi, non sono imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR quando non sono dirette a reintegrare redditi non percepiti (lucro cessante). Di conseguenza è stata accolta la decisione sui ricorsi originari dei contribuenti (decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2). Le spese del giudizio di merito sono compensate; l'Agenzia delle entrate è condannata alle spese di legittimità in favore dei ricorrenti (importo liquidato in dispositivo).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6, comma 2
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
Le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante); non sono imponibili se riparano un danno emergente (danno di altra natura, es. perdita di chance).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. b
norma sulla tassazione separata (richiamata in motivazione)
Riferimento alla possibile tassazione separata per somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; rilevante solo se la somma è qualificata come sostitutiva di reddito.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
riferimento ai numeri 3 e 4 per le doglianze principali
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi specifici e localizzati; l'omessa pronuncia va dedotta con riferimento univoco alla domanda/eccezione non decisa, altrimenti il motivo è inammissibile.
Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), art. 12; Legge n. 241/1990, artt. 7 e 8
richiamate in relazione alla doglianza sul contraddittorio preventivo
Il preventivo contraddittorio è previsto in via generale, ma la giurisprudenza lo limita alle attività di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività; per accertamenti 'a tavolino' basati su atti e notizie acquisite dall'ufficio non opera l'obbligo di contraddittorio preventivo.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 2
riferimento alla decisione nel merito in sede di cassazione
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.
Massime di principio
- Le somme corrisposte a titolo di risarcimento sono imponibili solo se mirano a reintegrare redditi non percepiti (lucro cessante). Se sono destinate a riparare un danno emergente (es. perdita di chance di carriera o lesione della professionalità) non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 TUIR.
- La qualificazione giuridica della somma (danno emergente vs. lucro cessante) dipende dagli accertamenti del giudice del lavoro e dal contenuto della transazione: se il giudice riconosce la perdita di chance e la transazione la definisce come risarcimento per tale perdita, questa natura risarcitoria esclude normalmente la tassazione.
- In caso di transazione è cruciale che l'atto di transazione espliciti la natura risarcitoria della somma; una formulazione che la leghi esclusivamente alla retribuzione può facilitare l'azione del fisco.
- L'Ufficio che procede ad 'accertamento a tavolino' fondato su atti processuali o altri documenti pubblici non è tenuto al contraddittorio preventivo previsto per accessi/ispezioni in sede di attività ispettiva.
- Alla Cassazione, i motivi devono essere specifici e riferiti univocamente a domande/eccezioni non decise: una censura generica sull'omessa pronuncia o sul contraddittorio è inammissibile.
- Prassi consigliata per il contribuente: ottenere dal giudice del lavoro motivazioni chiare sulla natura del danno (perdita di chance vs. lucro cessante), inserire nella transazione clausole che qualificano la somma come risarcitoria per danno emergente e conservare documentazione che dimostri la natura non retributiva dell'attribuzione.
- Prassi per l'Amministrazione finanziaria: per assoggettare a tassazione somme transatte occorre provare che la somma abbia effettivamente reintegrato redditi non percepiti (collegamento causale e quantitativo tra danno e mancati redditi).
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