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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3281/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello formulata dalla Corte d'appello di Potenza per genericità e aspecificità dei motivi ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Calvi contestava di aver indicato nell'atto di appello i punti di censura sia in fatto che in diritto avverso la sentenza del Tribunale di Matera (3.03.2017) che lo aveva condannato per furto aggravato di energia elettrica (art. 624, 625, comma 2, n.2 e 7 c.p.). Denunciava inoltre che la Corte di appello aveva omesso di valutare criticamente e nel merito i rilievi posti, con particolare riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'esimente di stato di necessità richiamata come art. 54, a causa della grave indigenza e delle condizioni di salute derivanti dall'insalubrità dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità della Corte distrettuale perché l'atto di appello conteneva elementi sufficienti a delineare, nelle linee essenziali, le ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni del primo giudice. Ha richiamato i criteri di specificità dell'appello e il confine tra gravame devolutivo e ricorso per cassazione, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    declarata inammissibile per genericita e aspecificita dei motivi ai sensi dell'art. 591, secondo comma

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 591 da parte della Corte d'appello fosse errata nel caso concreto: la genericità non era tale da impedire l'individuazione dell'oggetto del gravame e delle ragioni essenziali richieste per la rivalutazione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    indicare specifica, per quanto concerne i motivi, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta

    Il requisito di specificità dell'atto di impugnazione va valutato alla luce della funzione dell'appello di devolvere il merito al secondo grado; è sufficiente l'indicazione nelle linee essenziali delle ragioni che richiedono diversa valutazione del giudice d'appello

  • art. 597 cod. proc. pen.

    richiamato come poteri decisori conferiti al giudice del gravame

    L'art. 597 delimita i poteri del giudice d'appello; la specificità è il presupposto per investire il giudice di tali poteri e deve dunque essere valutata concretamente, non in modo meramente formale

  • art. 624 e art. 625 c.p.

    reato contestato: furto aggravato di energia elettrica (624, 625 comma 2 n. 2 e 7 cod.pen.)

    Norme sostanziali relative al reato per il quale è intervenuta la condanna in primo grado; il contrasto verteva sulla ricostruzione fattuale e sulle eventuali cause di giustificazione o attenuazione

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012

    La Cassazione richiama precedenti che definiscono il concetto di specificità dell'impugnazione e la differenza tra il vaglio di ammissibilità dell'appello e quello del ricorso per cassazione, ribadendo che l'appello richiede meno rigore formale e consente il riesame del merito se i punti di censura sono individuabili nelle linee essenziali

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello va valutata concretamente: l'atto di appello è ammissibile se permette di individuare, almeno nelle linee essenziali, le ragioni di diritto e i fatti che si intendono contestare;
  • Per resistere a una declaratoria di genericità occorre che l'appellante contrapponga alle ragioni del primo giudice argomentazioni riferite a specifici passaggi della motivazione o a elementi fattuali pertinenti;
  • Il vaglio di ammissibilità dell'appello è meno stringente rispetto a quello del ricorso per cassazione: l'appello ha natura devolutiva e mira al nuovo esame del merito, pertanto non è richiesto lo stesso dettaglio argomentativo del ricorso per cassazione;
  • Se l'appello contesta la valutazione della prova o la mancata applicazione di una causa di giustificazione (es. stato di necessità), è utile indicare nel memoriale di appello i passaggi motivazionali specifici del primo grado che si ritengono errati e le evidenze fattuali che giustificano la diversa conclusione;
  • In presenza di declaratorie di inammissibilità ritenute illegittime, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, con richiamo alla necessità che il giudice di appello effettui il concreto esame delle censure esposte.

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