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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-793/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 ottobre 2024. — Biohemp Concept SRL contro Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Coltivazione della canapa (Cannabis sativa) – Rifiuto di autorizzare la coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi. — Causa C-793/22

Giurisprudenza europea62022CJ0793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con la PAC di un divieto rumeno di coltivare canapa in sistemi idroponici indoor. Ha escluso l’incompatibilità automatica con il diritto UE, riconoscendo tuttavia che la misura nazionale deve essere giustificata dalla tutela della salute pubblica e rispettare il principio di proporzionalità. La verifica concreta di tali requisiti è rimessa al giudice nazionale.

Compatibilità con il diritto UE di un divieto nazionale di coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi, alla luce della PAC e dell’OCM dei prodotti agricoli.

La questione giuridica

Se i regolamenti n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché gli articoli 35, 36 e 38 TFUE, ostino a una normativa nazionale che vieta la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) in sistemi idroponici in ambienti chiusi predisposti.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione relativo alla PAC non osta a un divieto nazionale di coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi, purché il divieto sia idoneo a garantire la tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario, alla luce degli obiettivi della PAC e del buon funzionamento dell’OCM; spetta al giudice nazionale verificare in concreto idoneità, coerenza, sistematicità e proporzionalità della misura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 35, 36, 38 e 39 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Direttiva 2002/53/CE

Divieto di coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, ha esaminato se il diritto dell’Unione in materia di politica agricola comune osti a una normativa nazionale che vieta la coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi. La controversia nasce dal rifiuto parziale, da parte dell’autorità agricola rumena, di autorizzare la coltivazione richiesta da Biohemp Concept SRL.

Fatti e procedimento principale

Biohemp Concept aveva chiesto l’autorizzazione alla coltivazione della canapa su 0,54 ettari. L’autorità rumena aveva autorizzato solo 0,50 ettari, escludendo 0,04 ettari ritenuti non terreno agricolo, ma costruzione agro-zootecnica non conforme ai requisiti nazionali. Dopo il rigetto del reclamo amministrativo e il rigetto del ricorso di primo grado, la società ha proposto impugnazione davanti alla Curtea de Apel Alba Iulia, che ha sollevato la questione pregiudiziale.

Quadro normativo dell’Unione rilevante

La Corte richiama innanzitutto il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare:

  • l’articolo 32, paragrafo 6, che subordina l’ammissibilità delle superfici destinate alla produzione di canapa al rispetto del limite di THC dello 0,2%;
  • l’articolo 35, paragrafo 3, che consente alla Commissione di adottare atti delegati sulle condizioni di concessione dei pagamenti e sui controlli.

Richiama poi il regolamento (UE) n. 1308/2013, che istituisce l’OCM dei prodotti agricoli, includendo la canapa nell’allegato I e prevedendo, all’articolo 189, condizioni per l’importazione della canapa greggia. La Corte menziona anche il regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l’articolo 17 sugli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità dell’azienda agricola, rilevante perché i sistemi idroponici possono rientrare in tali investimenti.

Ricevibilità della questione

La Corte dichiara irricevibile la questione nella parte relativa agli articoli 35 e 36 TFUE, perché la domanda di rinvio non spiegava con sufficiente chiarezza perché tali disposizioni fossero necessarie alla soluzione della controversia né illustrava adeguatamente i fatti rilevanti.

È invece ricevibile la parte relativa all’articolo 38 TFUE, poiché il regolamento n. 1308/2013 e l’OCM della canapa devono essere letti alla luce della politica agricola comune definita dagli articoli 38 e 39 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la canapa rientra nell’OCM istituita dal regolamento n. 1308/2013 e che tale regolamento non esclude espressamente la coltivazione idroponica indoor. Un divieto nazionale che escluda gli agricoltori che utilizzano questo metodo dal mercato della canapa può incidere sul funzionamento dell’OCM e sulle condizioni di concorrenza effettiva.

La Corte valorizza inoltre il fatto che i sistemi idroponici possono offrire rese maggiori, minore uso di risorse idriche, minore dipendenza dal clima e maggiore efficienza produttiva, contribuendo così agli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39, paragrafo 1, TFUE. Viene anche sottolineato che tali investimenti possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013.

Tuttavia, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha prestato particolare attenzione alla tutela della salute pubblica, come dimostra la soglia di THC dello 0,2% prevista dal regolamento n. 1307/2013 e richiamata anche dall’articolo 189 del regolamento n. 1308/2013. Ne consegue che un divieto nazionale può essere giustificato se mira a proteggere la salute pubblica, purché sia coerente, sistematico e proporzionato.

Verifica demandata al giudice nazionale

La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio valutare:

  • se le analisi scientifiche invocate dallo Stato membro dimostrino un rischio effettivo o incertezze credibili circa il superamento del limite di THC nei sistemi idroponici indoor;
  • se il divieto sia effettivamente idoneo a perseguire l’obiettivo di tutela della salute pubblica in modo coerente e sistematico;
  • se esistano misure meno restrittive ugualmente efficaci, come controlli in loco sul tenore di THC, che renderebbero il divieto sproporzionato.

La Corte richiama anche il principio di precauzione: gli Stati membri possono adottare misure preventive in presenza di incertezze scientifiche, ma devono fornire elementi adeguati a sostegno della necessità e proporzionalità della restrizione.

Decisione

La Corte risponde che il diritto dell’Unione relativo alla PAC non osta a un divieto nazionale della coltivazione della canapa in sistemi idroponici in ambienti chiusi, a condizione che la misura sia idonea a garantire la tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario, tenuto conto degli obiettivi della PAC e del buon funzionamento dell’OCM.

Principi affermati

  • La coltivazione della canapa rientra nell’OCM agricola dell’Unione.
  • Un divieto nazionale di coltivazione indoor idroponica può incidere sul mercato e sulla concorrenza, ma non è automaticamente incompatibile con il diritto UE.
  • La tutela della salute pubblica può giustificare la restrizione, se la misura è coerente, sistematica e proporzionata.
  • La valutazione concreta dell’idoneità e della necessità della misura spetta al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercaticoltivazione della canapatutela della salute pubblicaproporzionalità

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