Sentenza n. 3189/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3811/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 15/05/2025, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 26576/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 15/05/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata, in data 28/10/2025, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per cinque anni scolastici, con accredito complessivo di euro 2.500,00 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3811/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente precario a beneficiare della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero alla costituzione della Carta e all'accredito di euro 2.500,00 oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 15 maggio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sulla base dell'attestazione della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ritenuto condizione di ammissibilità o procedibilità dell'ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva dato esecuzione all'obbligo puntuale derivante dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica e accreditare euro 2.500,00 oltre gli accessori liquidati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Dirigente della DGOSV quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione su istanza del ricorrente. Ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede che le amministrazioni dello Stato completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il decorso del termine opera quale condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa... la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente, su richiesta di parte, di applicare una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta. Nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'esenzione dal contributo unificato dichiarata dal ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al comando giudiziale.
- Per l'ottemperanza di un titolo giudiziale del giudice ordinario avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il ricorrente deve comprovare sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione un obbligo puntuale di facere o di pagamento e l'amministrazione non dimostra di avervi adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato, potendo nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità può essere fissata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
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