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Ordinanza

Ordinanza n. 2586/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001”, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123. Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159; b) per quanto di ragione, del parere della Commissione di Garanzia e Controllo dell'Autorità relativo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024; c) del provvedimento della ricognizione effettuata dall'Amministrazione (di contenuto sconosciuto), secondo il quale alla data di adozione del presente provvedimento risultano in servizio, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, quali potenziali destinatari della procedura di cui alla presente delibera, 12 posizioni non dirigenziali; d) nonché ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compreso: l'allegato A, accluso alla delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025, ma non pubblicato per asserite questione di privacy; per l'accertamento - del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva indetta con delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONADIA RAFFAELLA il 1\4\2026 : e) del provvedimento dell’AGCOM del 13.3.2026 prot. 97835, di esclusione della Dott.ssa Raffaella Bonadia dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025; f) del provvedimento dell’AGCOM in data 13.3.2026 prot. 97846, di esclusione del Dott. Ercole Riccitelli dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025; g) delle delibere dell’AGCOM, pubblicata in data 27 marzo 2026, nn. 67/26/CONS, di approvazione degli atti della Commissione incaricata per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di mobilità di cui alla delibera n. 331/25/CONS e dell’elenco degli inquadramenti relativi al personale ammesso per la copertura dei posti per la qualifica di operativo e di esecutivo; g1) 68/26/CONS, di approvazione e di immissione in ruolo del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità di cui all’elenco allegato alla delibera; g2) 69/26/CONS, di approvazione dell’inquadramento del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 331/25/CONS, di cui all’elenco allegato alla delibera e di immissione in ruolo del medesimo personale; h) di tutti i verbali della Commissione valutatrice, nominata ai sensi della delibera n.11/26/CONS (non conosciuti); i) dell'eventuale relazione del Servizio Risorse Umane e Strumentali per il Consiglio con la quale sono stati sottoposti allo stesso gli atti della Commissione (non conosciuta); l) di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ivi compresi, ove occorrer possa, i singoli elenchi allegati alle delibere innanzi impugnate.

Giustizia amministrativa202601118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 331/25/CONS, nella parte in cui esclude dalla procedura di mobilità il personale in comando, nonché i successivi provvedimenti di esclusione, approvazione degli atti, inquadramento e immissione in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera AGCOM n. 331/25/CONS del 17 dicembre 2025, relativa all'attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, contestando la clausola che escludeva dalla partecipazione il personale in servizio presso l'Autorità in posizione di comando ai sensi dell'art. 15, comma 6, d.l. n. 123/2023. Hanno inoltre impugnato gli atti presupposti e conseguenti, inclusa la ricognizione dei potenziali destinatari della procedura e il relativo Allegato A, chiedendo l'accertamento del diritto a partecipare alla selezione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti del 13 marzo 2026 di esclusione dei due ricorrenti, le delibere nn. 67/26/CONS, 68/26/CONS e 69/26/CONS del 27 marzo 2026, i verbali della commissione valutatrice e gli ulteriori atti connessi. Nel corso della fase cautelare i ricorrenti hanno altresì chiesto il deposito dell'Allegato A e l'autorizzazione a integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la fondatezza sostanziale delle censure. Considerato che la domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo era già stata accolta con ordinanza n. 1246/2026, il Collegio ha modificato la precedente fissazione dell'udienza di merito del 13 maggio 2026, fissando la trattazione all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, così da consentire il rispetto dei termini a difesa. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura. Per i soggetti già inquadrati e immessi in ruolo ha disposto la notificazione individuale ordinaria; per gli altri partecipanti o potenziali destinatari ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità dell'avviso, dei ricorsi e dell'ordinanza, secondo le indicazioni contenute in motivazione. Le notifiche devono essere effettuate entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. L'AGCOM deve fornire ai ricorrenti, entro 10 giorni dalla comunicazione, le generalità e gli indirizzi dei controinteressati già immessi in ruolo e l'elenco degli altri destinatari. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce la base normativa della procedura di mobilità oggetto di contestazione; il testo non contiene una decisione interpretativa sul suo specifico contenuto.

  • art. 15, comma 6, d.l. n. 123/2023, convertito dalla l. n. 159/2023

    È la disposizione richiamata con riferimento alla posizione di comando dei ricorrenti; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente l'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito e della rimodulazione dei tempi processuali, ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È utilizzato per accogliere la domanda cautelare senza definire il merito e per fissare una nuova udienza pubblica, nel rispetto dei termini a difesa.

  • artt. 27, comma 2 e 49 c.p.a.

    Sono individuati dal TAR quali presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.

Massime di principio

  • Quando l'accoglimento dell'istanza cautelare è disposto ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la misura non anticipa la decisione sulla fondatezza delle censure, ma consente di assicurare la piena trattazione del merito e il rispetto dei termini a difesa mediante la fissazione o la modifica dell'udienza pubblica.
  • In una controversia relativa a una procedura selettiva, qualora l'eventuale decisione possa incidere sulla posizione di tutti i partecipanti, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei partecipanti o potenziali destinatari.
  • I soggetti già immessi in ruolo all'esito della procedura devono essere raggiunti, ove individuabili, da notificazione individuale, mentre per gli ulteriori partecipanti o potenziali destinatari può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito dell'amministrazione degli atti necessari a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio richiede dati nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare a quest'ultima di fornire ai ricorrenti le generalità, gli indirizzi e gli elenchi dei controinteressati entro un termine prestabilito, subordinando la prosecuzione del giudizio all'adempimento degli oneri notificatori.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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